Concorso formale dei reati ex art. 44, co. 1 d.P.R. 380/2001
È noto che l’art. 44, co. 1 d.P.R. 380/2001 pone tre ipotesi di reati edilizi, così riassumibili:
alla lett. a, inosservanza delle regole fissate per l’attività costruttiva;
alla lett. b, realizzazione di opere edilizie in assenza o totale difformità dal permesso di costruire;
alla lett. c, lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, nonché interventi edilizi nelle zone sottoposte a determinati vincoli in variazione essenziale, totale difformità o assenza del permesso di costruire.
La Corte di Cassazione penale afferma che non è configurabile un concorso formale di reati, secondo gli abbinamenti a+b e a+c. Ciò perché il secondo e il terzo reato dell’art. 44 cit. assorbono il primo, che risulta quindi fattispecie residuale e meno grave.
Vi è invero un terzo possibile abbinamento: b+c. La Suprema Corte sembra ritenere pienamente legittima questa ipotesi di concorso formale di reati, se anche di recente ha confermato condanne siffatte, pronunciate in grado di appello.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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