Il Consiglio di Stato sulla prova della data in cui sono state realizzate le opere abusive

01 Lug 2014
1 Luglio 2014

Il Consiglio di Stato con la sentenza  del 15 luglio 2013 – Sezione V^ - n. 3844, in materia di prova sulla data in cui sono state realizzate le  opere abusive e sanatoria, ha  precisato il seguente orientamento.

La suddetta sezione del Consiglio di Stato ha rilevato che  la prova sulla realizzazione delle opere abusive entro una data prevista, grava sempre, come in precedenza evidenziato dal supremo consesso, sul richiedente la sanatoria, che può avvalersi, se non vi è contestazione, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La suddetta dichiarazione, prevista dall’art. 4 della L. n. 15/1968, ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della pubblica amministrazione in determinate attività e procedure amministrative, ma, in difetto di diversa , specifica, previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa  attribuito nel procedimento caratterizzato, come nella fattispecie oggetto di esame del C.d.S., dal principio dell’onere della prova; atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento del relativo onere, da proprie dichiarazioni (in particolare nel corso del giudizio ex art. 2697 c.c.).

La dichiarazione sostitutiva di notorietà dell’intervenuta ultimazione delle opere entro una certa data di scadenza è quindi di per sè potenzialmente idonea e sufficiente a dimostrare la data di ultimazione delle opere, ma non preclude all’Amministrazione, in sede di esame della stessa, la possibilità di raccogliere nel corso del procedimento elementi “ a contrario” e di pervenire a risultanze diverse.

A fronte di elementi di prova a disposizione dell’Amministrazione  che attestino il contrario, quali il rilievo aerofotogrammetrico, il responsabile dell’abuso è gravato dell’onere di provare, mediante  elementi certi ( quali fotografie aeree, fatture, sopralluoghi e così via) l’effettiva realizzazione dei  lavori entro il termine previsto dalla legge per poter usufruire del beneficio della sanatoria, non potendo limitarsi a contestare i dati in possesso dell’Amministrazione, senza fornire alcun elemento di prova a corredo della propria tesi, in quanto l’Amministrazione, in assenza di elementi di prova contrari, non può che respingere la domanda di sanatoria.

Poiché l’attendibilità del rilievo aerofotogrammetrico (specie se risalente) può essere condizionata da una molteplicità di fattori ( tecnologici, come la maggiore o minore risoluzione, ambientali, come  fenomeni di rifrazione, la presenza di vegetazione  che può schermare le costruzioni, etc.), deve ritenersi ammissibile la prova contraria, che deve essere però concreta e rilevante, senza che possa  ritenersi sufficiente per contrastare dette risultanze il mero disconoscimento delle stesse.

Nel caso all’esame del C.d.S. risultava dalla aerofotogrammetria del 19 agosto 1994 che non era ancora stato realizzato il manufatto di cui si trattava e da un sopralluogo dei Vigili Urbani del Comune interessato, effettuato nel successivo mese di novembre 1994, risultava che sull’area oggetto del contenzioso era stato  realizzato il fabbricato oggetto di condono completato al grezzo con in corso i lavori di installazione  dell’impianto elettrico ed idrico.

A fronte di tutte le risultanze idonee a smentire la dichiarazione sostitutiva ex art. 4 della L. n. 15/1968 presenta dalla appellante, questa, che a tanto era tenuta incombendo su di essa  l’onere della prova, non ha fornito prove contrarie idonee a dimostrare la impossibilità di giuridico apprezzamento, essendosi limitata a ipotizzare fattori che avrebbero potuto rendere non visibile il manufatto in questione nell’aerofotogrammetria di cui si trattava (come la vegetazione , ecc.) senza fornire alcuna valida e concreta prova contraria, limitandosi a sostenere che l’Amministrazione  non era stata in grado di dimostrare il proprio assunto.

Il C.d.S., come condivisibilmente ritenuto dal primo Giudice, ha rilevato che non era invero sufficiente a smentire le risultanze acquisite dal Comune  il documento a tal fine prodotto dalla appellante, perché consistente in una mera rappresentazione di curve altimetriche.

In conclusione , quindi, il C.d.S., in assenza di adduzioni da parte dell’appellante di prova, mediante elementi  certi, dell’epoca di realizzazione del manufatto in questione diversa da quella risultante all’Amministrazione, ha ritenuto che doveva essere ritenuta pienamente legittima la reiezione della domanda di sanatoria  impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio in esame.

avv. Gianmartino Fontana

Sentenza C.d.S. n. 3844 del 2013

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