Il rebus del calcolo della sanzione ex art. 34, co. 2 d.P.R. 380/2001: la Corte dei Conti dribbla la domanda

04 Ott 2018
4 Ottobre 2018

Il Comune di Chiampo aveva inoltrato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Veneto una richiesta di parere, in ordine al modo di calcolare la sanzione comminata dall’art. 34, co. 2 T.U. edilizia (d.P.R. 380/2001), cd. fiscalizzazione dell’abuso (si veda il post del 26 giugno 2018, con l'allegata richiesta motivata).

Il contrasto, anche giurisprudenziale, verte sul momento nel tempo in cui bisogna considerare il “doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392” ai fini del calcolo della sanzione: secondo alcuni, si dovrebbe fare riferimento al momento dell’abuso; secondo altri, al momento dell’applicazione della sanzione (per approfondire, si vedano i due post, datati 9 agosto 2017 e 16 gennaio 2018, a firma dell’avv. Matteo Acquasaliente).

La Corte dei Conti ha dichiarato inammissibile la richiesta di parere, ritenendo che una sua risposta avrebbe interferito con la discrezionalità della p.a. e con la giurisdizione amministrativa.

Tuttavia, la Corte cita “in funzione collaborativa” una sentenza del T.A.R. Bologna e una del Consiglio di Stato. La prima esclude che il valore indicato nella l. 392/1978 debba essere rivalutato secondo gli indici Istat. La seconda ritiene esente da vizi – anzi, addirittura attività vincolata – l’operato del Comune, che nell’anno 2000 ha calcolato la sanzione con i valori della l. 392/1978, come rivalutati dall’ultimo decreto ministeriale emanato in proposito (D.M. Lavori Pubblici 18 dicembre 1998).

Non sarebbe assurdo trarne un “suggerimento”, per il quale ai fini della cd. fiscalizzazione dell’abuso, si deve fare riferimento al costo di produzione al momento di realizzazione dell’abuso, in base ai valori fissati dalla l. 392/1978, senza rivalutazione alla data di irrogazione della sanzione, dato che il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3633/2018, sembra avallare – seppur in modo indiretto - tale metodo di calcolo utilizzato dal Comune di Macerata. Qualora invece si ritenga doverosa la rivalutazione, essa andrebbe calcolata in coerenza con le fonti secondarie: i vari regolamenti, con cadenza pressoché annuale, hanno aggiornato i valori della l. 392 cit. fino al 1997; per gli anni dal 1998 in poi, troverebbe generale applicazione l’ultimo regolamento emanato, ovvero il prefato D.M. LL.PP. 18 dicembre 1998.

Quindi, ad oggi, nonostante il T.A.R. Veneto ritenga necessario attualizzare la sanzione de qua al momento della sua applicazione (sent. 1114/2017), non chiarendo, tuttavia, a quale momento storico la stessa debba essere ricondotta (rectius: se al momento di commissione dell’abuso o a quello di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria), altri Giudici, non solo negano l’attualizzazione della stessa, ma lasciano persino presumere che la sanzione dovrebbe essere commisurata ai valori sussistenti al momento di commissione dell’abuso o, in assenza di tale informazione temporale, all’ultimo D.M. del 1998.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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