L’ordinanza di demolizione di un’opera abusiva deve essere motivata in relazione all’interesse pubblico quando sia trascorso molto tempo

13 Nov 2013
13 Novembre 2013

Lo precisa il TAR Campania di Napoli nella sentenza n. 4998 del 2013.

Scrive il TAR: "Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. Assorbente è il rilievo articolato dalla difesa attorea, peraltro già esplicitato dal Tribunale in sede cautelare mercé l’accoglimento dell’istanza di sospensiva, secondo il quale, essendo decorsi oltre venti anni dalla realizzazione della vetrina in contestazione, in parziale difformità con quella autorizzata con atto prot. n.20348 del 04.07.1980 - il quale prescriveva che la cd. mostra del negozio non dovesse sporgere dal filo dell’edificio oltre i 20 cm - e ricorrendo una difformità minima rispetto a quanto assentito, la sanzione  demolitoria risulta in contrasto con il principio di ragionevolezza e proporzione dell’azione amministrativa, cosicché l’atto impugnato, in difetto di una specifica motivazione circa l’interesse pubblico da tutelare nel caso in esame, va dichiarato illegittimo e conseguentemente annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. In tal senso, peraltro, depone l’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa per fattispecie analoghe (cfr., ex multis, Cons. Stato, V sez., 15 luglio 2013 n. 3847: “l'ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell'opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera; ma deve intendersi fatta salva l'ipotesi in cui, per il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell'abuso ed il protrarsi dell'inerzia dell'Amministrazione preposta alla vigilanza, si sia ingenerata una posizione di affidamento nel privato; ipotesi questa in relazione alla quale si ravvisa un onere di congrua motivazione che indichi, avuto riguardo anche all'entità ed alla tipologia dell'abuso, il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello al ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato”)".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Campania Napoli 4998 del 2013

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