Quando il proprietario incolpevole diventa “responsabile” dell’abuso

28 Giu 2013
28 Giugno 2013

Il TAR Veneto, con la sentenza n. 834 del 2013, torna sul tema del proprietario incolpevole dell'abuso edilzio. Sul punto si veda anche la sentenza n. 541 del 2013, pubblicata in data 13 maggio 2013.

Scrive il TAR: "con riferimento specifico all’applicabilità della sanzione dell’acquisizione gratuita, come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza, esclusivamente nel caso in cui il proprietario dimostri la sua assoluta estraneità all'abuso edilizio commesso da altri e manifesti il suo attivo interessamento, con i mezzi consentitigli dall'ordinamento, per la rimozione dell'opera abusiva, resta salva la sua tutela dagli effetti dell'inottemperanza all'ordine di demolizione che lo stesso sia stato impossibilitato ad eseguire (cfr. tra le tante Consiglio di Stato, IV, 3.5.2011 , n. 2639; T.A.R. Lazio,  Roma, II, 14.2.2011 , n. 1395; T.A.R. Umbria, 25.11.2008, n. 787). Nella fattispecie, non risulta che Manzini Paola e Manzini Carlo, venuti a conoscenza dell’abuso quanto meno dal 12 aprile 2013 (data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento per abuso edilizio), si siano attivati per ottemperare all’ordine di demolizione, né la difesa del ricorrente ha addotto elementi o circostanze idonee a comprovare l’esistenza di ostacoli o impedimenti oggettivi all’attuazione della demolizione da parte degli stessi. Essi sono dunque divenuti “responsabili” dell’abuso, ai fini dell’applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, comma 3, nel momento in cui, essendone venuti a conoscenza, colpevolmente, non si sono attivati per reprimerlo. Del resto, la sanzione dell’acquisizione gratuita costituisce una sanzione autonoma che consegue all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione ed è diretta a costringere, chi si trova in un rapporto  qualificato con il bene, ed abbia la possibilità di intervenire su di esso per eliminare l’abuso, ad attivarsi in tal senso nel termine stabilito nell’ingiunzione. Non pare peraltro che il richiamo della sentenza della Corte Costituzionale n. 345/1991 sia idoneo a confermare la validità della tesi in proposito sostenuta dalla difesa della parte ricorrente. Tale pronuncia, innanzitutto, è scaturita da una vicenda fattuale diversa da quella attuale, nella quale il proprietario dell’immobile non aveva avuto la possibilità di ottemperare direttamente all'ordine di demolizione, per essere il bene nell'esclusiva disponibilità del conduttore autore dell'abuso. In tali casi, ha stabilito la Corte Costituzionale, “l’acquisizione gratuita non può operare nei confronti del proprietario dell'area quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al compimento dell'opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall'ordinamento”.
Ebbene, nel caso in esame, gli odierni ricorrenti, comproprietari del terreno sul quale insistono le opere abusive, sono venuti tempestivamente a conoscenza dell’abuso in precedenza realizzato (avendo peraltro proposto ricorso avverso l’ordinanza di demolizione);  né risulta che la materiale disponibilità del terreno sia stata loro preclusa da circostanze particolari. Pertanto essi avevano sia la legittimazione formale, sia la materiale possibilità d’intervenire sull’immobile, assumendo, nel termine indicato nell’ordinanza di demolizione, qualunque iniziativa diretta a far eliminare le opere edilizie abusive".

sentenza TAR Veneto 834 del 2013

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