Se si forma un silenzio assenso l’opera non è abusiva neppure se insiste su area pubblica ma si può utilizzare l’autotutela

14 Ott 2013
14 Ottobre 2013

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4946 del 2013 esamina un caso nel quale il Comune ha ordinato la demolizione di una scala esterna in c.a. delle dimensioni di ml 1,20 di larghezza e ml 4,20 di lunghezza, che insiste su area pubblica di proprietà comunale, nonostante che la sua realizzazione fosse stata preceduta da una comunicazione sulla quale si era formato il silenzio-assenso in base a una legge speciale.

Scrive il Consiglio di Stato: "Risulta chiaramente dagli atti di causa (cfr. in particolare la nota dell’Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Baragiano prot. n. 9 P.M:/08 del 17 gennaio 2008) che la scala in contestazione è stata realizzata sulla base di uno straordinario silenzio-assenso comunale formatosi ai sensi dell’art. 14, ottavo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219 ( conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti). Non si tratta, quindi, di un’opera abusiva, ma di un intervento edilizio assentito così legittimato. È evidente, allora, che l’ordine di demolizione della scala avrebbe dovuto essere preceduto da un procedimento in autotutela (con le correlate garanzie partecipative per il privato interessato) diretto all’annullamento d’ufficio del titolo edilizio tacitamente formatosi. Al contrario, l’Amministrazione comunale, senza fare previo, necessario ricorso al potere di annullamento d’ufficio, si è avvalsa direttamente dei poteri repressivi e sanzionatori previsti dall’art. 35 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Ne discende l’illegittimità dell’ordine di demolizione impugnato in primo grado per difetto di un atto presupposto".

Il principio sembra applicabile a tutti i casi nei quali si forma un silenzio-assenso.

avv. Dario Meneguzzo

sentenza CDS 4946 del 2013

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