Anche gli atti endoprocedimentali sono soggetti all’accesso

11 Feb 2014
11 Febbraio 2014

Segnaliamo sulla questione la sentenza del TAR Veneto n. 46 del 2014.

Scrive il TAR: "Il provvedimento di rigetto è viziato da un evidente difetto di motivazione nella parte in cui sostiene che i documenti oggetto della richiesta costituirebbero atti endoprocedimentali e, come tali, sottratti alla tutela di cui all’art. 22 della L. n. 241/90. Sul punto risulta dirimente constatare che l’esigenza di tutelare la trasparenza e l’imparzialità di un’attività amministrativa sorge in un momento antecedente alla conclusione del procedimento e, ciò, al fine di consentire all’interessato di proporre, già in questa fase, osservazioni e deduzioni in merito a quanto accertato. Detta interpretazione è confortata da un costante orientamento giurisprudenziale (si veda Cons. Stato Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 e  Cons. Stato Sez. III, 28-11-2011, n. 6276) nella parte in cui ha sancito che “il diritto all'accesso ai documenti amministrativi ove ne ricorrano i presupposti e non sussistano altre cause ostative (quale ad es. una previsione espressa nell'apposito regolamento dell'ente), può essere esercitato anche con riferimento ad atti endoprocedimentali in pendenza del relativo procedimento (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. VI, n. 4251/2011)”. Costituisce, infatti, principio consolidato che la legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della L. n. 241/1990) deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti e il diritto di accesso, purché non diretto a detto controllo generalizzato, può essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione immediata della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I ter, n. 7050/2012). E’, altresì, noto che in materia di accesso la nozione di interesse giuridicamente rilevante è più ampia rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione, circostanza quest’ultima che consente la legittimazione all'accesso a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti,  indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica (T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter Sent., 14-11-2007, n. 11193). Ne consegue che il ricorso deve essere accolto sussistendo l’obbligo del Ministero delle Politiche Agricole di rilasciare copia, nonché consentire la visione e l’accesso della documentazione richiesta nel termine di trenta giorni dalla notifica, o comunicazione in via amministrativa, della presente sentenza".

sentenza TAR Veneto n. 46 del 2014

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