Chi fa un esposto contro un professionista è legittimato a accedere agli atti del procedimento disciplinare

04 Nov 2014
4 Novembre 2014

Il TAR Toscana, nel decidere un ricorso in materia di accesso agli atti di un procedimento disciplinare avverso un notaio, rileva che, come affermato dalla ormai costante giurisprudenza amministrativa  “la qualità di autore di un esposto che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante di accesso agli atti della p.a.”

Si legge nella sentenza n. 1569 del 2014: "Come affermato dalla ormai costante giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons.St., A.P., 20.04.2006 n. 7, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 22.03.2013 n. 763, TAR Piemonte, Sez. I, 6.02.2013 n. 166) “la qualità di autore di un esposto che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante di accesso agli atti della p.a.”

Nel caso in questione, in particolare, la legittimazione discende dalla qualità della ricorrente di autore dell’esposto che ha dato origine dinanzi al Consiglio Notarile Distrettuale ad un procedimento, sia pure preliminare, conclusosi con l’avio del procedimento disciplinare, e dalla circostanza concomitante che la ricorrente ha dato corso, per i medesimi fatti denunciati nella sede disciplinare, sia ad una denuncia alla Procura della Repubblica di Grosseto in relazione al reato di estorsione (in concorso con altre persone) sia ad un giudizio civile tendente alla  revisione degli accordi di separazione tra i coniugi. 

Più in generale, anche la più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. IV, 10.03.2014 n. 1134) ha altresì ribadito che “l’art 22 comma 1 lett. b) della legge n. 241/90 nel testo novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n.15, richiede per la legittimazione attiva all’esercizio del diritto di accesso la titolarità “di interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso” e il successivo comma terzo prevede che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all’art 24 c.1, 2, 3, 5 e 6” mentre l’art 24 comma 7 precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. Ai sensi del summenzionato art. 24 comma 7, l’accesso va garantito qualora sia funzionale “a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale” (cfr. Cons. St., sez. V, 23 febbraio 2010, n.1067); in ogni caso, qualora l’accesso ai documenti amministrativi sia motivato dalla cura o la difesa di propri interessi giuridici, esso prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo, sia pure con una limitazione del diritto di accesso, consentito nella sola forma della visione degli atti in luogo dell’estrazione di copia (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 4 febbraio 1997, n. 5).

L’interesse all’accesso ai documenti, poi, deve essere valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso e quindi la legittimazione all’accesso non può essere valutata “alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante” (cfr. Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55); dunque, l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso, e non anche la ricevibilità, l’ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale, sia esso pendente o meno (cfr. Cons. St., sez. III, 13 gennaio 2012, n. 116)”.

2.3 - Né costituisce motivo ostativo alla soddisfazione delle pretesa riconosciuta l’asserita competenza della Commissione Regionale di Disciplina, davanti alla quale si svolgerà il procedimento disciplinare con l’eventuale emanazione di un atto conclusivo.

In primo luogo, l’istanza di accesso è stata correttamente indirizzata al soggetto (C.N.D.) detentore degli atti richiesti, davanti al quale si è svolto il procedimento preliminare, che ha fin da subito riconosciuto la legittimazione della ricorrente e consentito l’esibizione di parte dei documenti di che trattasi. In secondo luogo, la competenza di altro organo per quanto riguarda il procedimento disciplinare non interferisce con i presupposti del diritto di accesso azionato. In terzo luogo, non rileva neanche la scriminante degli atti preparatori, sancita dalla giurisprudenza con riguardo ai procedimenti complessi o ad atti amministrativi generali (cfr. C.G.A., 25.01.2011 n. 8: L’attività preparatoria di un atto amministrativo generale non è soggetta all’accesso previsto dall’art. 24 comma 1 lett. c) L. 241/1990”), mentre, per gli stessi procedimenti complessi, “qualora ciascuna fase mantenga una propria autonoma rilevanza, il diritto di accesso deve essere garantito una volta concluso ogni singolo sub-procedimento” (TAR Sicilia, Palermo, III, 19.12.2007 n. 19)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Toscana 1569 del 2014  

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