Quando è legittimo differire l’accesso agli atti e conseguenze in materia di spese processuali

10 Feb 2014
10 Febbraio 2014

In materia di differimento dell'accesso agli atti, segnaliamo la sentenza del TAR Veneto n. 42 del 2014.

Scrive il TAR: "Il Collegio, preso atto della documentazione depositata dall’amministrazione intimata al momento della costituzione in giudizio e rilevato che - soprattutto per quanto riguarda la richiesta di parte ricorrente di acquisire gli atti specificatamente inerenti le segnalazioni inoltrate al Comune da cittadini - detti atti sono stati resi disponibili, ritiene che il ricorso possa considerarsi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tuttavia, quanto alle spese di lite e nella prospettiva della soccombenza virtuale, va osservato che il comportamento dell’amministrazione a fronte dell’istanza di accesso presentata dalla ricorrente, non risulta immune dai vizi denunciati, nonostante sia stato fatto uso del potere di differimento previsto dalla legge 241/90 e dal D.P.R. 184/2006. Invero, premesso che l’atto di differimento ha indicato in modo del tutto generico le esigenze di differimento, senza indicare, se non in termini altrettanto generici, il termine e la durata di detto differimento (“presumibilmente entro il corrente mese”) e che l’istanza risulta essere stata sostanzialmente soddisfatta solo a seguito della proposizione del presente ricorso, notificato nel successivo mese di ottobre; ricordato che a tale riguardo la giurisprudenza, condivisa dal Collegio, è nel senso che l’atto con cui si dispone il differimento dell’accesso deve indicare specificatamente l’analitica sussistenza delle circostanze a ciò legittimanti, in tale norma previste, e deve, altresì, indicare il termine e la durata di tale differimento (cfr., T.A.R. Lazio, II, 7.4.2010, n. 5760; T.A.R. Lombardia, Brescia, 9.1.202, n. 3); ritenuto altresì che nessun obbligo sussisteva a carico della ricorrente di provvedere alla riformulazione dell’istanza di accesso, essendo pacificamente pendente la prima richiesta per effetto del differimento opposto dall’amministrazione; per detti motivi, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, ribadita l’improcedibilità del ricorso, va disposta la condanna dell’amministrazione intimata alla rifusione a favore della icorrente delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo".

avv. Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto n. 42 del 2014

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