Differenza tra abbandono di rifiuti e inquinamento di un sito

22 Set 2015
22 Settembre 2015

Il TAR Aosta chiarisce le due ipotesi in concreto.

Ricordiamo che nel caso di abbandono di rifiuti si applica l'articolo  del d.lgs. n. 152/2006, mentre nel caso di un sito inquinato gli articoli 242 e seguenti dello stesso decreto.

Post di Dario Meneguzzo

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Tags: ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC