Non spetta al curatore fallimentare rimuovere i rifiuti

12 Nov 2014
12 Novembre 2014

Il T.A.R. Milano ricorda il pensiero della costante giurisprudenza in materia di smaltimento dei rifiuti da parte del curatore fallimentare: in assenza di una sua colpa, infatti, non spetta a questo soggetto rimuovere i rifiuti.

Nella sentenza n. 2623/2014 si legge: “che il ricorso è manifestamente fondato, ogni altro motivo o censura assorbiti, sotto il dedotto profilo della violazione dell’art. 192 del TU Ambiente, richiamata la giurisprudenza secondo cui «…Il collegio, aderendo ad un ormai sufficientemente consolidato orientamento (cfr. Cons. St., sez. V, 29 luglio 2003, n. 4328, e da ultimo TAR Calabria, sez. Reggio Calabria, 4 dicembre 2008, n. 683, e TAR Sardegna 11 marzo 2008, n. 395), ritiene che laddove non vi sia alcuna prova della responsabilità della curatela fallimentare in ordine alla determinazione degli inconvenienti sanitari, per non essere stata la curatela autorizzata a proseguire l’attività di impresa, non sia configurabile alcun obbligo del curatore del fallimento di provvedere allo smaltimento dei rifiuti industriali dell’impresa fallita, atteso che la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell’imprenditore fallito né la disponibilità giuridica degli oggetti qualificati come rifiuti inquinanti, è sufficiente ad imporre alla prima un obbligo gravante sulla società in fallimento (v. Cons. di Stato, Sez. V, 4328/2003)…» …(TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, 14 febbraio 2012, n. 178), giurisprudenza dalla quale il Collegio non ravvisa motivo di discostarsi ed alla quale, ai sensi dell’art. 74 cpa, si richiama”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Milano 2623 del 2014

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