Appalti: intervento ad opponendum, cooptazione e polizza fideiussoria

13 Ago 2013
13 Agosto 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 08 agosto 2013 n. 1060, si occupa di alcune questioni concernenti le gare d’appalto.

Innanzitutto per quanto riguarda l’intervento ad opponedum previsto dall’art. 50 c.p.a. secondo cui: “1. L'intervento è proposto con atto diretto al giudice adito, recante l'indicazione delle generalità dell'interveniente. L'atto deve contenere le ragioni su cui si fonda, con la produzione dei documenti giustificativi, e deve essere sottoscritto ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera d).

2. L'atto di intervento è notificato alle altre parti ed è depositato nei termini di cui all'articolo 45; nei confronti di quelle costituite è notificato ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.

3. Il deposito dell'atto di intervento di cui all'articolo 28, comma 2, è ammesso fino a trenta giorni prima dell'udienza” il Collegio afferma che: “risulta palese la violazione dei termini perentori stabiliti dall’art. 50, co. 2 e 3, c.p.a. per la notificazione e il deposito dell’atto di intervento. Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. IV, 30 novembre 2010, n. 8363), la nuova disciplina introdotta dall’art. 50 c.p.a. prevede, sul piano strettamente procedurale, che il deposito dell’atto di intervento è sottoposto ad un duplice, inderogabile, limite temporale: a pena di decadenza deve essere depositato nella segreteria del giudice adito entro trenta giorni dalla notificazione e, comunque, non oltre trenta giorni prima dell’udienza fissata per la discussione del ricorso. Peraltro, la tardività del deposito non è sanabile ex post, in quanto i termini perentori sono espressivi di un precetto di ordine pubblico processuale essendo posti a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. V, n. 23 febbraio 2012, n. 1058; sez. V, 28 marzo 2008, n. 1331)”.

 Per quanto riguarda invece l’istituto della cooptazione il Collegio rileva che: “l’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010 richiede, come rettamente osservato dal ricorrente incidentale, per poter partecipare alla gara quali imprese “cooptate”, sia in presenza di impresa singola che di raggruppamento temporaneo di impresa (senza distinzione tra raggruppamenti verticali, orizzontali o misti), il rispetto di quattro condizioni rappresentate: a) dalla circostanza che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalla singola impresa sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati; b) dalla circostanza che si associno “altre imprese”, diverse da quelle che già costituiscano l’A.T.I.; c) che i lavori eseguiti dalle cooptate non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori; d) che la cooptata sia qualificata per “categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando” (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa, n. 211 del 2011)”.

 Infine per quanto riguarda la polizza fideiussoria si legge che: “15. Passando all’esame del secondo motivo, deve rilevarsi che, in effetti, la polizza dimessa dal raggruppamento ricorrente (cfr. doc. 22 di parte ricorrente) non soddisfa le condizioni necessarie affinché sia identificabile, per la stazione appaltante, il soggetto legittimato ad impegnare la società garante (Carige Assicurazioni), posto che oltre alla illeggibilità della firma apposta dalla persona fisica che ha sottoscritto, per conto di detta società, la polizza fideiussoria in esame, non ricorre invero alcun ulteriore elemento utile per l’identificazione di quest’ultimo.

15.1. Se si considera, inoltre, che essa risulta, da un lato, rilasciata da “Agenzia Generale 1404 ROMA GENERALE” – la quale, dalla visura camerale depositata in atti, ha sede in Roma –, dall’altro “fatta in 4 esemplari” in Milano, emerge un’incertezza oggettiva anche circa il luogo di emissione e/o soggetto emittente che, unitamente alle carenze sopra evidenziate, preclude alla stazione appaltante di esercitare il proprio potere/dovere di verificare la vincolatività e la validità dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, nell’ipotesi che l’offerente risultasse affidatario (ex art. 75, comma 8, del d.lgs. n. 163 del 2006), in quanto la mancanza assoluta d’identificabilità del dichiarante, non consente di attribuire le referenze bancarie ad alcun soggetto (cfr. in questo senso e da ultimo, TAR Sicilia, sez. Catania, n. 552 del 2013)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1060 del 2013

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