Chi può proporre ricorso in una A.T.I.?

19 Feb 2014
19 Febbraio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 17 febbraio 2014 n. 226, dichiara che sia la mandante sia la mandataria di un’A.T.I. hanno la legittimazione attiva d impugnare gli atti della gara e/o a proporre ricorso anche in assenza di un mandato espresso in tal senso: “7.2. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, alla singola impresa in associazione – sia essa mandante o mandataria e sia che il raggruppamento sia stato già costituito al momento dell’offerta o debba costituirsi all’esito dell’aggiudicazione – deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2013 n. 714; Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 2012, n. 3314; Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 208, n. 4931).

7.3. Il raggruppamento temporaneo di imprese non istituzionalizza, infatti, un soggetto diverso dalle singole imprese che aggregano le proprie potenzialità economiche, con capacità di rappresentanza degli interessi del gruppo a mezzo di organi all’uopo costituiti. La singola impresa è, quindi, titolare in corso di gara di una posizione di interesse legittimo al regolare svolgimento della procedura, che può tutelare anche in caso di inerzia delle altre imprese associate a proporre congiunta impugnativa.

7.4. Il gravame proposto dalla singola impresa o, come nel caso di specie, da due sole imprese in associazione non è, inoltre, sfornito di interesse al ricorso.

La presentazione dell’offerta da parte del raggruppamento da costituire reca invero l’impegno reciproco delle imprese in associazione, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo, alla stipula del contratto. In caso di esito favorevole dell’impugnativa, l’assolvimento di un tale obbligo è esigibile nei confronti delle altre imprese associate, e, in caso di inadempimento, l’impresa che aveva prestato il consenso alla costituzione dell’a.t.i. è esposta a possibili pretese risarcitorie.

7.5. Deve pertanto affermarsi la legittimazione delle singole imprese odierne ricorrenti a proporre ricorso avverso la disposta esclusione”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 226 del 2014

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