Conoscenza degli atti e tardività dei ricorsi nel rito cd. super accelerato per gli appalti pubblici

11 Giu 2018
11 Giugno 2018

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che non è tardivo il ricorso avverso gli atti di cui all’art. 120, co. 2-bis c.p.a., se non è ritualmente avvenuta la pubblicazione dell’atto di esclusione impugnato sul sito della Stazione appaltante, ex art. 29 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).

Nel caso di specie, si è anche esclusa la tardività del ricorso per motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione intervenuta: infatti, non vi era stata rituale comunicazione via PEC; non rileva il deposito dell’atto in giudizio; né rileva la presenza di rappresentanti dell’impresa alle operazioni di gara.

Il Consiglio motiva sulla base del fatto che le modalità di comunicazione e pubblicazione degli atti soggetti a questo rito sono state legislativamente formalizzate: se vengono violate, stante la brevità dei termini processuali, deve essere svalutato (o forse, escluso in radice) il criterio di conoscenza effettiva dell’atto.                                    

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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