Costo del lavoro ed appalti
Nella medesima sentenza n. 1254/2013, il T.A.R. Piemonte affronta anche la questione relativa al costo del lavoro indicato nell’offerta rispetto a quello risultante dalle tabelle ministeriali di riferimento e che, ex art. 86 D. Lgs. 1563/2006, costituisce un parametro per valutare la congruità dell’offerta: “Al riguardo, giova preliminarmente richiamare l'indirizzo giurisprudenziale - che questa Sezione condivide - secondo cui i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali non costituiscono un limite inderogabile, ma semplicemente un parametro di valutazione della congruità dell'offerta sotto tale profilo, ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163: di modo che l'eventuale scostamento da tali parametri delle relative voci di costo non legittima ex se un giudizio di anomalia, potendo essere accettato quando risulti puntualmente giustificato.
Del pari consolidato è l'indirizzo secondo cui la verifica di anomalia dell'offerta deve avere a oggetto la congruità dell'offerta economica non con riferimento a ciascuna singola voce di essa, ma nella sua interezza e globalità, servendo le giustificazioni dell'impresa, e il contraddittorio che su di esse s'instaura ai sensi del citato art. 86, ad accertare l'effettiva sostenibilità e affidabilità dell'offerta nel suo complesso”.
Nella stessa sentenza inoltre, per quanto riguarda il requisito della competenza tecnica dei commissari, si afferma che: “Per quanto riguarda il requisito relativo alla competenza tecnica dei singoli commissari, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui il requisito richiesto dall’art. 84 comma 2 del Codice dei Contratti (essere “esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”) debba essere valutato compatibilmente con la struttura degli enti appaltanti, senza esigere, necessariamente, che l’esperienza professionale copra tutti gli aspetti oggetto di gara (Cons. Stato, sez. III, 12 settembre 2012, n. 4836; Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2012, n. 3124; TAR Piemonte, sez. I, n.88/2010)”.
dott. Matteo Acquasaliente
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!