Da quando decorre il termine per impugnare la mancata aggiudicazione dell’appalto a proprio favore?

22 Lug 2013
22 Luglio 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 08 luglio 2013 n. 928, afferma che il termine per impugnare - a pena di irricevibilità del ricorso - l’aggiudicazione definitiva decorre da quanto la ditta partecipante (non aggiudicataria) ha avuto conoscenza di ciò, ex art. 79, c. 5, lett. a), D. Lgs. 163/2006, secondo cui: “In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:

a) l'aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva”.

 

A tal proposito il Collegio scrive che il ricorso “È irricevibile in quanto il gravame risulta notificato all’Amministrazione ed alla controinteressata oltre il termine perentorio decorrente dal 6.12.2012 (e, comunque, oltre il decimo giorno successivo a tale data: cfr. CdS, VI, ord. 11.2.2013 n. 790), allorquando la stazione appaltante ha comunicato, ai sensi dell’art. 79, V comma del codice dei contratti, l’aggiudicazione definitiva (in capo a Serenissima) del servizio oggetto di gara a tutti i concorrenti ammessi, ivi compresa all’odierna ricorrente. In tale momento, infatti, CIR ha avuto piena conoscenza dell’atto lesivo (che è l’aggiudicazione della gara ad un soggetto diverso da se stessa), e da tale momento, dunque - e non da quello successivo in cui l’aggiudicazione avrebbe (eventualmente) acquisito efficacia - decorreva il termine per impugnare la mancata aggiudicazione nei propri confronti, da far valere chiedendo l’esclusione di entrambe le imprese che la precedevano: giacchè l’interesse a rivendicare l’aggiudicazione contestando la mancata esclusione di una concorrente dalla procedura concorsuale sorge, a prescindere dalla posizione ricoperta nella graduatoria, con la conoscenza che la gara è stata aggiudicata ad altro concorrente, né valgono a riaprire i termini per l’impugnazione non tempestivamente proposta eventuali scorrimenti della graduatoria dovuti alla successiva eliminazione dell’aggiudicataria e/o di ulteriori candidate (in sede di autotutela o giurisdizionale) per riscontrata carenza dei requisiti, e ciò in quanto l’interesse all’impugnazione non è correlato e/o condizionato al numero di concorrenti che precedono nella graduatoria (cfr., in tal senso, CdS, V, 20.7.2011 n. 4456)”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Venento n. 928 del 2013

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