E’ giusto che un avvocato partecipi senza saperlo a una gara per la scelta del legale del Comune?

19 Dic 2013
19 Dicembre 2013

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una lettera che pone giustamente una questione rilevante, che sottoponiamo alla attenzione dei Comuni.

"Caro avvocato Meneguzzo, scrivo questa lettera, che potresti pubblicare sul sito Venetoius, per segnalarti una vicenda che mi è capitata recentemente. Un Comune mi ha chiesto un preventivo per difenderlo in un ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato. Ho inviato la mia proposta e dopo 15 giorni mi è arrivata la comunicazione che l'incarico era stato conferito a un altro legale, che aveva fatto una offerta economica più bassa. Non è mia intenzione ribadire tutte le già note perplessità sull'orientamento della Corte dei Conti del Veneto secondo il quale anche questo tipo di incarichi sarebbe sottoposto all'obbligo di effettuare una procedura comparativa per la selezione dell'affidatario (su cui, peraltro, mi sembra che ci sarebbe molto da dire), perchè mi interessa un altro profilo della questione: io non ha mai saputo che, inviando il mio preventivo, avrei partecipato a una procedura comparativa e ho appreso di avervi preso parte solo quando mi è stato comunicato che l'incarico era stato affidato a un altro avvocato. 

Si legge alla pagina 38 della "Indagine campionaria incarichi esterni affidati dagli enti locali veneti nel triennio 2009-2011", per quanto riguarda l’obbligo di effettuare una procedura comparativa per la selezione dell’affidatario,  che: " Ogni Amministrazione deve adottare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. La disciplina di legge prevede infatti che “le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6”. L’art. 3, comma 56, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 così sostituito dall’art. 46 del D.L. 112/2008 stabilisce che con il regolamento di cui all’art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l’affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. Tale obbligo è considerato dalla giurisprudenza un adempimento essenziale per la legittima attribuzione di incarichi di collaborazione54, tale per cui “l'affidamento di incarichi di consulenza e/o di collaborazione da conferire a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione non può prescindere dal preventivo svolgimento di una selezione comparativa adeguatamente pubblicizzata”.

Premesso che io personalmente ho intenzione di non partecipare ad alcuna gara "a chi fa manco" per ottenere gli incarichi, mi chiedo se invitare un avvocato a presentare un preventivo senza dirgli che si tratta di una gara possa qualificarsi come una "selezione comparativa adeguatamente pubblicizzata" e se tale modo di procedere non costituisca anche una palese violazione dell'articolo 1 della L. 241/90, che stabilisce che: "L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza...".

Ringrazio per l'attenzione e invio un caro saluto. A.A."

Corte_Conti_Veneto_deliberazione_11062013_146

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1 reply
  1. Stefano Bigolaro says:

    Ciao Dario, mi sembra evidente che non si può partecipare a una gara senza saperlo.
    Le ragioni sono quelle giuridiche evidenziate nella lettera che hai pubblicato: una p.a. deve rendere pubbliche le procedure comparative.
    Ma ci sono anche altre considerazioni…
    Se sono il legale cui una p.a. intende affidare un incarico, è normale che mi chieda un preventivo. Ma la situazione è diversa se il preventivo serve a partecipare a una procedura comparativa.Magari avrei calibrato diversamente l’offerta; magari non avrei neppure perso tempo a partecipare; e magari non avrei mai partecipato perché contrario per principio al sistema delle gare al massimo ribasso tra colleghi.
    Insomma, la p.a. che tace l’esistenza di una procedura comparativa viola già in partenza i principi della procedura,

    Rispondi

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