Gli oneri per la sicurezza devono essere indicati a pena di esclusione

08 Lug 2013
8 Luglio 2013

Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza del 03 luglio 2013 n. 3565, conferma la sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 20.02.2013 n. 934, secondo cui la mancata indicazione degli oneri della sicurezza determina ex se l’esclusione della ditta partecipante, ancorché gli stessi non siano previsti come obbligatori dal bando di gara.

Nel caso di specie, infatti, né la lex specialis né il modulo da compilare per presentare l’offerta prevedevano l’inserimento di tali oneri: tale carenza tuttavia è integrata di diritto dalle norme di legge atteso che: “Nel merito, il primo, articolato motivo di gravame è infondato alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr. sez. V, 23 luglio 2010 n. 4849, 8 febbraio 2011 n. 846 e 29 febbraio 2012 n. 1172, nonché sez. III, 3 ottobre 2011 n. 5421), pienamente condivisi dal Collegio, secondo cui:

- l’indicazione in sede di offerta degli oneri aziendali di sicurezza, non soggetti a ribasso, costituisce – sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture - un adempimento imposto dagli artt. 86, co. 3 bis, e 87, co. 4, del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii. all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura da affidare;

- stante la natura di obbligo legale rivestita dall’indicazione, resta irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara non abbia richiesto la medesima indicazione, rendendosi altrimenti scusabile una ignorantia legis;

- poiché la medesima indicazione riguarda l’offerta, non può ritenersene consentita l’integrazione mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della stazione appaltante (ex art. 46, co. 1 bis, cit. d.lgs. n. 163 del 2006), pena la violazione della par condicio tra i concorrenti”.

Di conseguenza: “per i principi giurisprudenziali sopra ricordati, le asserite ambiguità del bando e l’insufficienza della formulazione della richiesta di chiarimenti, in ordine alla necessità di individuare ed esplicitare puntualmente e separatamente i costi di sicurezza, non sono idonee a rimuovere il chiaro ed ineludibile onere di legge” cosicché “deve ritenersi che, come statuito dal primo giudice, l’attuale appellante avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per la causa sopra esaminata”.

In ogni caso si sottolinea che, per quanto concerne gli appalti di lavori, tale conclusione non appare così incontrovertibile.

Seppur una parte della giurisprudenza (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 19.02.2013, n. 181) ritiene che “anche negli appalti di lavori (dunque non soltanto negli appalti di servizi e/o forniture) l’Amministrazione debba escludere la ditta che non indichi espressamente ed distintamente gli oneri per la sicurezza (indipendentemente dal fatto che la lex specialis preveda un obbligo a pena di esclusione in tal senso), a contrariis il parere dell’AVCP n. 27 del 08.03.2012 sottolinea che l’art. 87, c. 4, D. Lgs. 163/2006 (secondo cui: “Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”) non commina - né direttamente né implicitamente - la sanzione dell’esclusione dalla gara per l’omessa indicazione di tali oneri.

dott. Matteo Acquasaliente

CdS n. 3565 del 2013

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC