Il T.A.R. Veneto mette la parola fine sulla tematica degli oneri specifici?

19 Feb 2014
19 Febbraio 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. I, nella sentenza del 17 febbraio 2014 n. 228, sembra chiarire definitivamente che l’omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, sia negli appalti di lavori sia in quelli di servizi e/o forniture, determini l’automatica esclusione dell’offerente che li ha omessi a prescindere da una specifica previsione in tal senso della lex specialis: “10.1. Ed invero, il Collegio ritiene di dover confermare l’orientamento interpretativo adottato da questa Sezione con sentenza 8 agosto 2013 n. 1050 e ribadito, da ultimo, con sentenza n. 1388 del 2013 e ciò, pur tenendo in considerazione le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato in sede di riforma della citata sentenza n. 1050 del 2013 (cfr. sent. CdS, V, 9.10.2013 n. 4964). Infatti, alla luce del quadro normativo di riferimento, non appare condivisibile l’assunto secondo il quale dovrebbe escludersi «che le imprese partecipanti a procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici siano tenute ad indicare nella propria offerta, a pena di esclusione, gli oneri di sicurezza aziendale» (così cfr. sent. CdS, V, 9.10.2013 n. 4964, §.1.).

10.2. Sul punto il Collegio osserva che è ben vero che l’art. 87, comma 4, del codice degli appalti si riferisce letteralmente solo ai servizi e alle forniture, ma non così il precedente art. 86, comma 3-bis, che dispone che “gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente….al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. Del pari l’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 precisa che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.” Dal combinato disposto delle norme citate, dunque, non può trarsi alcun argomento in ordine ad una pretesa differenziazione in ordine all’onere di specificazione dei costi di sicurezza aziendali (o specifici) fra appalti di lavoro, da un lato, e appalti di servizi e forniture, dall’altro.

10.3. Né a tal fine può soccorrere la disposizione di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 posto che la quantificazione rimessa al piano di sicurezza e coordinamento, predisposto dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 131 del codice dei contratti pubblici, non può invero che riferirsi ai soli oneri di sicurezza per le interferenze, e ciò sia perché detti oneri sono necessariamente individuati dall’Amministrazione, sia perché essi soggiacciono – ferma la possibilità di integrazione migliorativa - al divieto di compressione.

10.4. Al riguardo si rileva che gli oneri della sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture - devono essere distinti tra oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l’attività delle imprese, che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all’entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura (Consiglio di Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421).

10.4. Ad avviso del Collegio, dunque, le imprese partecipanti ad una gara d’appalto di lavori devono necessariamente indicare nell’offerta, opportunamente scorporati onde consentire l’esatta valutazione della congruità dell’offerta stessa, anche gli importi relativi agli oneri di sicurezza da rischio specifico (o aziendali), la cui misura può variare in relazione al contenuto dell’offerta economica: di tali oneri l’ordinamento prevede l’indicazione con norme immediatamente precettive (cfr. i citati artt. 86, comma 3-bis, del d. lgs. n. 163/2006 e 26, comma 6, del d. lgs. n. 81/2008) e tali da eterointegrare, in virtù del loro carattere imperativo (in ragione degli interessi di ordine pubblico che tutelano, in quanto poste a presidio di diritti fondamentali dei lavoratori), ogni diversa disciplina di gara (cfr. in senso conforme Consiglio di Stato, sez. III, 18 ottobre 2013, n. 5070).

10.5. L’indicazione degli oneri aziendali costituisce pertanto un elemento essenziale dell’offerta, la cui mancanza rileva (quale specifica di esclusione) ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del d. lgs. n. 163/2006 determina un’insanabile incompletezza dell’offerta medesima “in quanto rende l’offerta incompleta sotto un profilo particolarmente rilevante alla luce della natura costituzionalmente sensibile degli interessi protetti ed impedisce alla stazione appaltante un adeguato controllo sull’affidabilità dell’offerta stessa” (TAR Lombardia Brescia, sez. II, 19.02.2013, n. 181; nello stesso senso, tra le più recenti, TAR Lazio Roma, sez. II ter, 7.01.2013, n. 66; TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 14.01.2013 n. 56)” ed ancora che: “10.7. Infatti, come di recente affermato dal Consiglio di Stato, «nelle valutazioni di anomalia le stazioni appaltanti devono tenere conto dei costi relativi alla sicurezza che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dell’appalto – art. 87, comma 4, d.lgs. n. 163/2006: è evidente che un inserimento di parte di detti costi nella voce “costi vari” oppure “costi generali”, deputata a raccogliere una congerie di spese del tutto disomogenee elude completamente il compito di verifica dell’ente aggiudicatore» (così Cons. St., sez. V, 19 luglio 2013, n. 3929, ).

10.8. In conclusione, deve escludersi che gli oneri della sicurezza aziendali possano essere inclusi nell’ambito delle spese generali così come essere calcolati, al momento della indizione della gara, dalla stessa stazione appaltante in misura eguale per ogni operatore economico, dal momento che la loro misura non può che essere quantificata da ciascuna impresa in relazione alla rispettiva offerta economica”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 228 del 2014

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