In materia di appalti, la sussistenza dei requisiti è censurabile dal giudice amministrativo anche nella fase di esecuzione del contratto
In una recente sentenza, il TAR Torino ha lungamente argomentato sui criteri che fondano la giurisdizione amministrativa in materia di esecuzione del contratto di appalto: andando contro ad una parte della giurisprudenza, il Giudice afferma che non ci si può basare, per il riparto di giurisdizione, solamente sul criterio c.d. “cronologico”, dovendo invece guardare piuttosto ad uno sostanziale.
Il TAR arriva quindi ad affermare la propria giurisdizione basandosi sulla necessità per la P.A. di poter verificare il rispetto dei requisiti in qualsiasi fase, specie se, come nel caso in oggetto, ci sia stata una modifica del soggetto appaltatore, al fine di tutelare la procedura ad evidenza pubblica.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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