La centrale unica di committenza provinciale

03 Lug 2013
3 Luglio 2013

L’art. 23, 4° comma, d.l. n. 201/2011 (come convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011) ha aggiunto all’art. 33 del Dlgs. n. 163/2006 il comma 3 bis, secondo cui “I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici”.

Quanto ai piccolissimi Comuni il legislatore aveva previsto l’applicazione, in deroga all’art. 32 TUEL, di una unione “speciale” (obbligatoria) come disciplinata dall’art. 16 d.l. n. 138/2011, quale strumento di gestione associata di tutte le funzioni amministrative ed i servizi pubblici, (1° comma) a decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del Comune per primo interessato al rinnovo (9° comma) e comunque non oltre il 30.9.2013 (come risultante dalla proroga di 9 mesi introdotta dall’art. 29, 11° comma bis, d.l. n. 216/2001, convertito in l. n. 14/201), termine oltre il quale è attribuito alla Regione l’esercizio di un potere sostitutivo di imposizione dell’unione (8° comma). Pertanto, posto che l’art. 23, 5° comma, d.l. n. 201/2011 (come prorogato) prevedeva l’applicazione della centrale unica di committenza a partire dal 31.3.2013, ovvero da un momento potenzialmente precedente alla nascita delle suddette unioni obbligatorie, potevano prospettarsi due ipotesi:

a) nel caso in cui l’Unione obbligatoria fosse già sorta già sorta (“ove esistente”), l’obbligo di costituzione della centrale unica di committenza sarebbe gravato in capo ad essa. In tal caso sarebbe spettato all’Unione (non ordinaria ex art. 32 TUEL) dare vita ad un proprio ufficio qualificato di committenza (un Servizio), attraverso l’esercizio del proprio potere regolamentare;

b) nel caso in cui l’Unione obbligatoria non fosse ancora sorta, l’obbligo di costituzione della centrale unica di committenza sarebbe sui singoli Comuni, nel senso che sarebbero stati gli essi a dar vita ad un Consorzio obbligatorio (art. 31, 7° comma, TUEL) e a quest’ultimo ad un ufficio di committenza (o in alternativa  all’attribuzione di tale funzione ad uno dei Comuni consorziati, quale “capo-fila”). In questa logica lo strumento-Consorzio è subordinato alla inoperatività dell’Unione.

Si ricorda, però, che è stata differita al 31 dicembre 2013 l'entrata in vigore della centrale unica di committenza per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Lo stabilisce un emendamento approvato dal Senato al disegno di legge n. 576, di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, in attesa ora del passaggio alla Camera dei Deputati. La disposizione, introdotta dal decreto-legge 201/2011 (articolo 23, comma 5) sarebbe dovuta entrare in vigore per i bandi pubblicati dopo il 31 marzo 2013, sono quindi fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. In linea teorica, quindi, l’obbligo di associarsi per i piccolissimi Comuni sarà antecedente alla centrale unica di Committenza obbligatoria realizzando, nella pratica, la prima delle due ipotesi prospettate sopra.

In questo contesto si inserisce il progetto di ANCI Veneto e della Provincia di Padova – si pensa  che le altre Province abbracceranno la Convenzione a breve – di costituire una centrale unica di committenza in ambito provinciale.

La convenzione è stata firmata  il 28 giugno 2013 presso la sede di ANCI Veneto, durante un interessante convegno diretto ai neo-Amministratori ed impegna la Provincia di Padova a “mettere a disposizione dei Comuni dell’ambito provinciale i servizi offerti dalla Centrale di Committenza istituita con delibera di Consiglio n. 15 del 29/04/2013, sia mediante convenzione diretta (laddove le norme vigenti lo consentano), sia in via indiretta, a condizioni sostanzialmente equivalenti, per tramite della centrale unica di committenza  provinciale che i Comuni sotto i 5.000 abitanti sono chiamati a istituire per mezzo di un apposito accordo consortile”.

 dott.sa Giada Scuccato

centrale unica committenza

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