La valutazione sull’anomalia dell’offerta è discrezionale

14 Nov 2014
14 Novembre 2014

Il T.A.R. Trento ricorda che la valutazione sull’anomalia dell’offerta riveste carattere discrezionale e, quindi, può essere sindacata solo per macroscopica illogicità e/o irragionevolezza.

Nella sentenza n. 389/2014 si legge: “In linea generale, va ricordato che il giudizio positivo espresso dalla Stazione appaltante, cui è rimessa la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di illogicità e di incongruità (cfr., C.d.S., sez. IV, 10.3.2014, n. 1085; sez. III; 13.12.2013, n. 5984; sez. V, 28.11.2012, n. 6007; sez. IV, 23.7.2012, n. 4206; sez. V, 19.11.2012, n. 5846).

Inoltre, la valutazione della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura complessiva, unitaria e sintetica, vertendo essa sulla serietà della proposta nel suo complesso e non con riferimento a singole voci di prezzo, avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme (cfr., C.d.S., sez. V, 5.9.2014, n. 4516; sez. III, 5.12.2013, n. 5781; sez. III, 8.10.2012, n. 5238; sez. VI, 7.9.2012, n. 4744; sez. V, 12.3.2012, n. 1369), restando possibile solo un giudizio di inattendibilità di una o più voci che, per il loro peso e la loro incidenza complessiva, potrebbero rendere l'intera operazione economica implausibile e, per l'effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell’Amministrazione (cfr., T.R.G.A. Trento, 4.12.2013, n. 396; 24.4.2013, n. 171; 7.3.2013, n. 71).

Va altresì ricordato che solo il giudizio negativo di anomalia richiede una motivazione rigorosa ed analitica, invece non necessaria nell’ipotesi di esito positivo, per il quale è sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni, in quanto adeguate, del concorrente (cfr., C.d.S., sez. V, 10.9.2012, n. 4785 e 29.2.2012, n. 1183).

Di conseguenza, in questa seconda evenienza incombe su chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il Giudice amministrativo possa evincere una manifesta irragionevolezza o erroneità o travisamento del giudizio escludente anomalie dell’offerta (cfr., C.d.S., sez. V, 6.6.2012, n. 3340; Ad Pl., 3.2.2014, n. 8).

Difatti, la sfera di valutazione della congruità dell’offerta è “espressione di discrezionalità c.d. tecnica della Stazione appaltante, che è sempre suscettibile di sindacato esterno nei profili dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà” (cfr., C.d.S., Ad Pl., 3.2.2014, n. 8)”.

dott. Matteo Acquasaliente

 sentenza TAR Trento 389 del 2014

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