La valutazione sull’anomalia dell’offerta è discrezionale
Il T.A.R. Trento ricorda che la valutazione sull’anomalia dell’offerta riveste carattere discrezionale e, quindi, può essere sindacata solo per macroscopica illogicità e/o irragionevolezza.
Nella sentenza n. 389/2014 si legge: “In linea generale, va ricordato che il giudizio positivo espresso dalla Stazione appaltante, cui è rimessa la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso concreto, è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di profili di illogicità e di incongruità (cfr., C.d.S., sez. IV, 10.3.2014, n. 1085; sez. III; 13.12.2013, n. 5984; sez. V, 28.11.2012, n. 6007; sez. IV, 23.7.2012, n. 4206; sez. V, 19.11.2012, n. 5846).
Inoltre, la valutazione della congruità di un'offerta potenzialmente anomala ha natura complessiva, unitaria e sintetica, vertendo essa sulla serietà della proposta nel suo complesso e non con riferimento a singole voci di prezzo, avulse dall’incidenza che potrebbero avere sull'offerta economica nel suo insieme (cfr., C.d.S., sez. V, 5.9.2014, n. 4516; sez. III, 5.12.2013, n. 5781; sez. III, 8.10.2012, n. 5238; sez. VI, 7.9.2012, n. 4744; sez. V, 12.3.2012, n. 1369), restando possibile solo un giudizio di inattendibilità di una o più voci che, per il loro peso e la loro incidenza complessiva, potrebbero rendere l'intera operazione economica implausibile e, per l'effetto, insuscettibile di accettazione da parte dell’Amministrazione (cfr., T.R.G.A. Trento, 4.12.2013, n. 396; 24.4.2013, n. 171; 7.3.2013, n. 71).
Va altresì ricordato che solo il giudizio negativo di anomalia richiede una motivazione rigorosa ed analitica, invece non necessaria nell’ipotesi di esito positivo, per il quale è sufficiente una motivazione per relationem alle giustificazioni, in quanto adeguate, del concorrente (cfr., C.d.S., sez. V, 10.9.2012, n. 4785 e 29.2.2012, n. 1183).
Di conseguenza, in questa seconda evenienza incombe su chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare gli specifici elementi da cui il Giudice amministrativo possa evincere una manifesta irragionevolezza o erroneità o travisamento del giudizio escludente anomalie dell’offerta (cfr., C.d.S., sez. V, 6.6.2012, n. 3340; Ad Pl., 3.2.2014, n. 8).
Difatti, la sfera di valutazione della congruità dell’offerta è “espressione di discrezionalità c.d. tecnica della Stazione appaltante, che è sempre suscettibile di sindacato esterno nei profili dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti, contraddittorietà” (cfr., C.d.S., Ad Pl., 3.2.2014, n. 8)”.
dott. Matteo Acquasaliente
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