L’iscrizione camerale ai fini del possesso del requisito di idoneità professionale
L'iscrizione camerale ai fini del possesso del requisito di partecipazione alla gara di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. a) del Nuovo Codice Appalti, non può essere valutata rigidamente dalla Stazione Appaltante.
Secondo quanto stabilito recentissimamente dal T.A.R. Abruzzo, la corrispondenza contenutistica tra risultanze descrittive del certificato camerale e l'oggetto del contratto d'appalto richiesta dall'art. art. 83, commi 1 lett. a) e 3, d.lgs. n. 50/2016, non deve tradursi in una perfetta ed assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento.
Facendo seguito ad un precedente arresto del Consiglio di Stato, il Giudice amministrativo aquilano ha affermato che va, invero, seguito un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale e, quindi, in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto, avuto anche riguardo alla necessità di garantire il perseguimento degli obiettivi della massima partecipazione e concorrenzialità.
Pertanto, se il partecipante alla gara produce un certificato di iscrizione alla Camera di commercio con la descrizione delle attività di impresa non perfettamente coincidenti con quelle oggetto di appalto, ma comunque sostanzialmente congruenti, non vi è violazione della norma succitata.
Nella fattispecie, è stato accertato sussistente il requisito in esame avendo la società partecipante ed aggiudicataria prodotto un certificato camerale contenente una serie di attività riguardanti la vigilanza privata, armata e non, considerato coerente con l'oggetto dell'appalto, inerente un servizio di vigilanza attiva antincendio presso i presidi ospedalieri dell’ASL di Teramo.
Post di Giorgio Nespoli - avvocato
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