Negli appalti l’accesso alla documentazione amministrativa deve sempre essere garantito
Il T.A.R. Veneto afferma che l’accesso alla documentazione amministrativa di un offerente non può essere differito dalla stazione appaltante sino al momento dell’aggiudicazione definitiva. L’art. 53, c. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, ove dispone che “Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito: … c) in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione”, si riferisce solo alla busta contente le offerte tecniche ed economiche, ma non a quella relativa ai requisiti soggettivi e la documentazione prettamente amministrativa.
Nella stessa ordinanza il Collegio afferma che la facoltà di azionare la tutela in materia di accesso ai documenti anche in pendenza di giudizio ex art. 116, comma 2, c.p.a. può essere riconosciuta solo alla parte ricorrente nel giudizio principale e non anche al controinteressato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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