Oneri per la sicurezza ed appalti di servizi

19 Nov 2013
19 Novembre 2013

Il T.A.R. Veneto, sez. I, con la sentenza del 13 novembre 2013 n. 1255, torna ad occuparsi di oneri specifici con riguardo alla categoria degli appalti di servizi elencati nell’allegato II B del D. Lgs. 163/2006.

Chiarito che l’art. 20 del D. Lgs. 163/2006 prevede che: “1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 68 (specifiche tecniche), dall'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).

2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice”, il T.A.R. giunge a ritenere che, contrariamente a quanto affermato come “regola generale” nella sentenza n. 1248/2013 commentata nel post del 15.11.2013, la mancata indicazione degli oneri specifici per la categoria di appalti di servizi de quibus, non determina l’esclusione della gara: “considerato che l’art. 20, I comma del DLgs n. 163/2006 stabilisce che “l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata esclusivamente dall’art. 68 (specifiche tecniche), dall’art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati)”: norma, questa, da integrarsi con il successivo art. 27 il quale dispone che “l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità”;

che, pertanto, all’appalto in esame, ricadente nell’allegato II B al DLgs n. 163/2006, non sono applicabili gli artt. 86, comma 3-bis e 87, comma 4 del codice dei contratti, non esprimendo, le norme in questione, principi generali nè qualificandosi come norme di principio (CdS, V, 6.8.2012 n. 4510);

che nemmeno è applicabile il disposto dell’art. 26, VI comma del DLgs n. 81/2008 che, ribadendo pedissequamente il contenuto dell’art. 86, comma 3 bis del DLgs n. 163/2006, afferma che “gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente….al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”: si tratta, com’è evidente, di una norma di carattere generale riguardante gli appalti, che recede di fronte alla norma eccezionale di cui al citato art. 20, I comma;

che, peraltro, la circostanza che nel caso di specie non era richiesta l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale è ulteriormente avvalorata dalla formulazione del modulo prestampato per l’offerta economica che pretendeva esclusivamente l’indicazione del prezzo unitario senza richiedere, invece, la specificazione dei costi di sicurezza;

che l’infondatezza della seconda censura è conseguente alle considerazioni innanzi espresse: non dovendosi, infatti, precisare in sede di offerta gli importi relativi agli oneri di sicurezza da rischio specifico (in quanto, appunto, le relative norme che ne prevedono l’indicazione erano, nella fattispecie, inapplicabili), l’Amministrazione, richiedendo successivamente l’indicazione dei costi di sicurezza, non ha violato l’art. 46, comma 1-bis del codice contratti, nè in tal guisa ha esercitato il potere di “soccorso istruttorio”;

che, dunque, il ricorso è infondato e va respinto, le spese potendo compensarsi in ragione della particolarità delle questioni trattate”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1255 del 2013

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