Vizi delle procedure selettive: è censurabile la nomina della commissione esaminatrice se a seguito di sentenza che annulla il concorso viene rinominata nella medesima composizione?

16 Lug 2018
16 Luglio 2018

In materia di procedure selettive, il TAR Piemonte si è espresso sul caso in cui, a seguito di annullamento giurisdizionale del primo concorso, ne venga riproposto un secondo con la medesima commissione esaminatrice.

Di fronte ad una giurisprudenza oscillante ed a partire dalla considerazione che le norme di legge non prevedono l’obbligo di modificare i componenti di una commissione il cui giudizio sia stato annullato in sede giurisdizionale, il Giudice decide di confermare la composizione della nuova commissione esaminatrice, rigettando il ricorso.

E infatti, l’art. 97 Costituzione non può applicarsi direttamente al caso di specie, necessitando di una disciplina “mediata” di settore; la sentenza di annullamento non statuiva in merito alla necessità di una nuova composizione della commissione; la scelta dell’Amministrazione di convocare una nuova commissione è una scelta discrezionale, e non dettata dalla legge; ed infine, non si ravvisa nel caso di specie alcuna delle ipotesi di astensione di cui all’art. 51 c.p.c.

Per concludere, il TAR rileva che non sarebbe affatto nell’interesse della commissione esaminatrice confermare la precedente decisione impugnata ed annullata dal Giudice, il che comporta un operato della commissione più trasparente e obiettivo.

Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza

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