Anche episodi di nessun rilievo criminale possono giustificare l’adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell’uso delle armi
Ai sensi dell’art. 39 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, alle persone ritenute capaci di abusarne; parimenti, ai sensi degli articoli 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la licenza di porto d’armi può essere ricusata o ritirata dal Questore nei confronti di coloro che non danno affidamento di non abusare delle armi.
Una sentenza del TAR Molise precisa che anche episodi di modesto o di nessun rilievo criminale possono giustificare l'adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell'uso delle armi, allorché siano tali da ingenerare nell’Amministrazione anche il ragionevole dubbio che il detentore delle stesse ne possa abusare perché privo di un pieno autocontrollo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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