Porto d’armi ed indizi di inaffidabilità

29 Dic 2015
29 Dicembre 2015

Il T.A.R. si sofferma sull’art. 39 comma, del RD n. 773/1931, chiarendo che il soggetto detentore di un porto d’armi debba essere una persona seria ed affidabile. I giudici ricordano che la valutazione dell'Autorità di P.S., essendo un giudizio prognostico e fortemente discrezionale, può essere sindacata soltanto se viola i canoni di ragionevolezza e di coerenza. Di conseguenza, l’Amministrazione può legittimamente negare o revocare il porto d'armi anche qualora la condotta dell'interessato presenti soltanto segni di pericolosità e/o semplici indizi di inaffidabilità.

Post di Matteo Acquasaliente

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Tags: , , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC