Sulla motivazione dei provvedimenti di diniego al rilascio al porto d’armi

04 Ott 2018
4 Ottobre 2018

Secondo il T.A.R. di Brescia, il Questore, nel negare il porto d'armi al privato richiedente, deve motivare compiutamente la propria scelta discrezionale di rigetto.

Dopo un approfondito excursus giurisprudenziale, il TAR Lombardo ha riepilogato i principi che devono informare l'AutoritĂ  di Pubblica sicurezza in materia, per cui:

-la facoltà di detenere e portare armi corrisponde ad un interesse del privato ritenuto, tuttavia, cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso della facoltà medesima, il cui soddisfacimento recede al cospetto dell’esigenza di evitare rischi per l’incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività; sicché la P.A. può legittimamente negare la detenzione e il porto d’armi, anche qualora la condotta dell’interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità;

- nel valutare la affidabilità del soggetto circa il possesso e l’uso corretto delle armi, i poteri dell’Autorità sono ampiamente discrezionali e finalizzati alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, sicché i relativi provvedimenti negativi sono sufficientemente motivati mediante il riferimento a fatti idonei a far dubitare, anche solo per indizi, della sussistenza dei requisiti di affidabilità richiesti dalla normativa, fermo restando che rientra nella discrezionalità amministrativa la valutazione, ai fini del giudizio di affidabilità rispetto al non abuso dell’arma, di singoli episodi anche privi di rilevanza penale.

Nel caso sottoposto all'attenzione dei Giudici amministrativi bresciani, tuttavia, la P.A. resistente si era limitata a prendere atto di un'informativa dell'Arma dei Carabinieri sulla radicazione di un procedimento penale a carico dell'interessato per minacce, percosse e danneggiamento (per fatti del 2006, peraltro), senza assumere informazioni in ordine allo stato dello stesso e senza, soprattutto, formulare un giudizio circa gli elementi che avevano concretamente caratterizzato la vicenda e senza evidenziare in che termini, questi elementi, avessero inciso sul giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi.

Nella fattispecie, è stato dunque caducato il provvedimento  di conferma della sospensione del porto d'armi del ricorrente, per inadeguata motivazione, con la precisazione che l'accoglimento del ricorso non comportava per il richiedente l'automatica restituzione della licenza, ma l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sulla sua istanza, tenendo conto dei principi ricordati in motivazione.

Post di Giorgio Nespoli - avvocato

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