8 Febbraio 2019
La Commissione Europea - Segretariato Generale ha costituito in mora lo Stato italiano per l’infrazione n. 2018/2273, stante la presenza di alcune disposizioni del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che violerebbero le direttive 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d’appalto nei settori speciali (acqua, energia,trasporti e servizi postali).
Per quanto concerne la questione sulle opere di urbanizzazione a scomputo sotto o sovra soglia comunitaria, la Commissione Europea ricorda che la normativa contenuta nel d. lgs. 163/2006 e nel d. lgs. 50/2016, come interpreta dall’A.V.C.P. (ora A.N.AC.), configgerebbe con i principi comunitari suddetti, laddove considerano solo le opere di urbanizzazione “individualmente” e non “cumulativamente” per decretare l'applicazione o meno del Codice Appalti.
Pertanto, esprime un giudizio positivo sul parere del CdS del 24.12.2018 commentato nel post del dott. Antico del 06 febbraio - ove si evidenzia che le opere di urbanizzazione primaria possono essere realizzate extra codicem se il loro valore singolo e la somma con quelle secondari rimane al di sotto della soglia di rilevanza communicator -, invitando A.N.AC. a rettificare la propria deliberazione n. 206/2018, che non considera affatto il cumulo dei valori.
La nota di infrazione è altresì interessante perché censura altre importanti disposizioni del Codice Appalti quali, a titolo esemplificativo, la percentuale del 30% del sub-appalto ammesso e la scelta della terna dei sub-appaltatori.
Si ringrazia il geom. Daniele Iselle per la preziosa segnalazione.
Read more
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Commenti recenti