21 Dicembre 2018
Nel caso di specie, la P.A. risultata perdente in appello adisce il medesimo Giudice per chiedere la correzione di quella sentenza o, in subordine, la revocazione della relativa ottemperanza.
Infatti, si è accorta (ma solo dopo la chiusura del gravame) che uno dei privati risultati vittoriosi non aveva sottoscritto la procura ad impugnare la sentenza di primo grado.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che tale doglianza esula dall’istituto della correzione della sentenza ex art. 86 c.p.a.; ugualmente esclude che essa possa essere fatta valere con la revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, nn. 1 e 4, c.p.c., perché investe un profilo di inammissibilità del gravame.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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