Author Archive for: SanVittore

Abuso edilizio e tutela dell’affidamento

06 Dic 2018
6 Dicembre 2018

Il T.A.R. ricorda che, in materia di repressione degli abusi edilizi, non c’è affidamento qualificato da tutelare.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Norme tecniche per le prevenzione incendi per alcune attività commerciali

06 Dic 2018
6 Dicembre 2018

Sulla G.U. n. 281 del 3 dicembre 2018 ' stato pubblicato il decreto 23 novembre 2018 del Ministero dell'interno, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015.

norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' commerciali

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

Infortunio del bambino al centro estivo: il Comune è responsabile?

05 Dic 2018
5 Dicembre 2018

In un caso di un grave infortunio di un bambino affetto da ipercinesi presso un centro estivo comunale, secondo la Cassazione, anche se i genitori hanno omesso di dichiarare all'atto dell'iscrizione,il disturbo psichico del figlio, il Comune può essere responsabile.

Post di Diego Giraldo – avvocato

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No al condono in fascia idraulica

05 Dic 2018
5 Dicembre 2018

Il T.A.R. ricorda che non è possibile ottenere la sanatoria di un immobile abusivo ricadente all’interno della fascia di rispetto idraulica.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Sull’art. 21 octies c. 2 della l. n. 241/1990

05 Dic 2018
5 Dicembre 2018

Il T.A.R. chiarisce la portata dell’art. 21 octies c. 2 della l. n. 241/1990 secondo cui: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, soffermandosi sulla diversità di presupposti dei due periodi della disposizione normativa.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Davvero la CILA non può essere negata come la SCIA? parte II

04 Dic 2018
4 Dicembre 2018

Ricordiamo che sulla questione trattata nel post del 03 dicembre, il T.A.R. Veneto sembra aver aderito ad un orientamento opposto, ovvero ammettere la legittimità di inibire la C.I.L.A. se in contrasto con lo strumento urbanistico-edilizio vigente.

Nel caso di specie, infatti, il Comune di Padova aveva dimostrato la propria contrarietà ad un impianto fotovoltaico in zona A oggetto della C.I.L.A. mediante un c.d. “non-provvedimento” contenente l'ordine di non eseguire i lavori. Nonostante ciò, il Collegio ha ritenuto che la diffida disposta dal Comune fosse un atto non avente natura provvedimentale e, quindi,  non autonomamente impugnabile. Il Collegio, in sostanza, richiamando al riguardo un precedente del T.A.R  Toscana (dal quale, invece, il T.A.R. Catanzaro ha dichiarato espressamente di discostarsi), ha ritenuto dubbia l’ammissibilità del ricorso, stante il fatto che l’ordinamento urbanistico non procedimentalizza alcuna fase di controllo successivo alla presentazione della C.I.L.A. In sostanza, non vi sarebbe un'interesse diretto, concreto ed attuale all'annullamento dell'atto de quo, interesse che invece sussisterebbe se oggetto dell’impugnazione fosse stato un provvedimento sanzionatorio (emesso successivamente alla esecuzione dell’intervento). Ne deriva che il giudizio potrà essere promosso solo dopo aver realizzato l’opera (con tutti i rischi del caso), salvo non si tenti la strada di una eventuale azione di accertamento.

La cosa lascia un po’ perplessi anche per il fatto che la legge (cfr. art. 6 bis, comma 1, del d.P.R. 380/2001), nel disciplinare la C.I.L.A., fa comunque espressamente salve "le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività ediliziale prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi", la cui ravvisata violazione non può che condurre ad una statuizione di natura provvedimentale (anche a prescindere dalla sussistenza di un procedimento apposito di controllo successivo), se non altro in applicazione dei generali poteri di vigilanza sull'attività edilizia di cui all’art. 27 del d.P.R. 380/2001.

A prescindere dalla bontà o meno del rigetto della sospensiva, dato che potrebbe trattarsi di un c.d. arresto procedimentale che si ha l'onere di impugnare tempestivamente, ciò che conta è che il Collegio veneziano sembra orientato ad estendere la disciplina generale in materia di S.C.I.A. (rectius: quella prevista dall'art. 27 del d.p.R. n. 380/2001) anche alla C.I.L.A., riconoscendo in tal modo la possibilità di diffidare a non eseguire i lavori edili in contrasto con lo strumento urbanistico vigente, pur trattandosi - a detta del T.A.R. lagunare - di un atto non autonomamente impugnabile.

Ringraziamo l'avv. Stefano Canal per la segnalazione.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Una legge per le crisi da sovraindebitamento dei privati e dei professionisti

04 Dic 2018
4 Dicembre 2018

La legge 27 gennaio 2012, n. 3, composta da una trentina di articoli e intitolata: “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” si rivolge ad imprenditori che non siano assoggettati o assoggettabili a procedure concorsuali (non ricorrendo i requisiti dimensionali dell’art. 1 L. F.) ovvero a “consumatori”, vale a dire debitori, persone fisiche, che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 6, comma 2, lett. b): oltre ai semplici soggetti privati, quindi, la legge n. 3/2012 si applica anche ai professionisti, notai, avvocati, commercialisti, ingegneri, geometri, architetti, etc, per il sovraindebitamento non collegato alla loro attività professionale.

La legge è stata approvata nel mezzo della grave crisi economica dell’ultimo decennio e si proponeva, da un lato, di incidere a favore di quanto fossero rimasti impigliati nelle spire dell’usura e dell’estorsione e, dall’altra, di offrire una possibilità di rilancio a quanti risultavano oppressi dai debiti, così favorendo il loro reinserimento nel circolo produttivo.

Un soggetto indebitato, infatti, risulta problematico non solo per se stesso, ma anche per l’intera collettività, considerando che i creditori difficilmente potranno vedere soddisfatto il loro credito e un effetto domino dagli esiti imprevedibili, ma sicuramente negativi.

Togliere il peso dei debiti significa, invece, liberare risorse, favorendo, a livello globale, una crescita economica a beneficio di tutti, così come avviene già in molti Paesi con economie molto solide nei quali la pratica dell’esdebitazione (cioè la cancellazione del debito) è storicamente presente in maniera massiccia, coinvolgendo decine di migliaia di soggetti ogni anno.

Poste queste necessarie premesse, vediamo ora, in estrema sintesi, quali sono i rimedi che la legge n. 3/2012 offre ai soggetti sopra indicati per affrontare il loro sovraindebitamento, vale a dire un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6, comma 2, lett. a).  

Attraverso un percorso guidato con gli Organismi di Composizione delle crisi da Sovraindebitamento, il debitore potrà ricorrere al Tribunale presentando un “accordo”, se imprenditore, o un “piano”, se consumatore, che, previa omologa, gli consenta di offrire ai propri creditori un progetto, sotto qualsiasi forma (anche cessione di crediti futuri), diretto a chiudere le posizioni debitorie, anche, e spesso, solo parzialmente. Nel caso di “accordo”, peraltro, servirà anche l’approvazione da parte dei creditori che rappresentino il 60% dei crediti.

In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il soggetto sovraindebitato potrà offrire anche l’integrale liquidazione dei propri beni che verranno quindi a costituire il paniere su cui poi i vari creditori potranno trovare un parziale soddisfacimento.

Una volta omologato, l’”accordo” o il “piano” verranno eseguiti in conformità agli impegni in essi contenuti e, una volta portata a termine la procedura, il Tribunale si limiterà a dichiararne la chiusura, ammettendo così il debitore al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti e purché ricorrano alcune condizioni che potremmo definire di “merito”, individuate all’art. 14 - terdecies della legge: si tratta, in sostanza, di limiti diretti a salvaguardare la posizione dei debitori “virtuosi” rispetto a quanti versino in situazione di sovraindebitamento per colpa o abbiano posto in essere condotte biasimevoli.

Uno degli effetti collaterali più importanti nel percorso di esdebitazione resta, ovviamente, il blocco delle procedure esecutive azionate dai creditori nei confronti del debitore. La misura si rende necessaria al fine di evitare che il patrimonio posto a vantaggio dei creditori possa essere disperso a favore di uno di essi, in danno di tutti gli altri, così da precludere ogni possibilità di avanzare proposte per la composizione della crisi.

Va, inoltre, evidenziato che, nei limiti appena sopra ricordati, il sovraindebitamento potrà essere la conseguenza delle cause più disparate: mutui, garanzie prestate a favore di terzi, malattie (ludopatia), etc. Si comprende, quindi, l’ampia e variegata possibilità di impiego della legge, forse ancora non del tutto esplorata e compresa, tale da indurre qualche commentatore a parlare di legge “anti suicidi”.   

Da ultimo, va ricordato che è ormai in dirittura di arrivo al traguardo la riforma integrale del diritto fallimentare, con il superamento dell’attuale sistema normativo delineato dalla ormai vecchia legge n. 267/1942 e sulla base dei risultati del lavoro realizzato negli scorsi anni dalla Commissione Rordorf.

La legge n. 3/2012 offre un anticipo di quelli che saranno i principi guida della nuova disciplina, non più diretta a sanzionare e bandire il fallito, ma, anzi, diretta a recuperarlo e a reintegrarlo nel tessuto economico e sociale, offrendo rimedi tempestivi al fine di limitare il più possibile i danni conseguenti al fallimento.

Post di Vasco Egidio Meneguzzo – avvocato

Quando il vicino segnala un abuso, il comune ha l’obbligo non solo di ordinarne la demolizione, ma anche di emettere i provvedimenti successivi in caso di inottemperanza

04 Dic 2018
4 Dicembre 2018

Questo post è collegato a altri due pubblicati nei giorni 1 e 3 dicembre 2018 e riguarda la posizione del vicino che segnala un abuso edilizio.

Il TAR Salerno ha affermato con chiarezza che il comune ha l'obbligo di provvedere e poi ha precisato che l’obbligo di esercizio delle funzioni di vigilanza urbanistico-edilizia non può arrestarsi all’ingiunzione della sanzione demolitoria, allorquando quest’ultima, una volta acclarata la sussistenza degli illeciti da essa colpiti, rimanga senza esito a causa dell’inottemperanza del soggetto responsabile, e, quindi, rimanga priva della sua necessaria effettività, ossia allorquando il procedimento sanzionatorio, una volta instaurato – ex officio ovvero su istanza di parte –, non sia interamente concluso.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato

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Sulle strade vicinali

04 Dic 2018
4 Dicembre 2018

Il T.A.R. Brescia, dopo aver ricordato che le strade vicinale possono essere private o pubbliche, indica i presupposti che devono sussistere per configurare un loro uso pubblico.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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Gara con più lotti

04 Dic 2018
4 Dicembre 2018

Il T.A.R. ricorda che se una gara d’appalto prevede più lotti, essa non configura una procedura ad evidenza pubblica unitaria, ma plurima.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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