20 Novembre 2018
Secondo la recente giurisprudenza della Cassazione sì.
In passato, la giurisprudenza maggioritaria era orientata in senso negativo perché, nella servitù di parcheggio, difettava il collegamento con la res, dandosi prevalenza all’utilitas personale dei proprietari del fondo e non alla cosa stessa.
Tali principi, però, sembrano essere stati minati da una recente sentenza della Cassazione civile che riconosce, accanto al diritto soggettivo di parcheggio, l’esistenza di una servitù purché dotata dei seguenti requisiti:
- l’inerenza, ossia l’attitudine della servitù a seguire il fondo presso i successivi proprietari;
- l’immediatezza, intesa come potere di esercitare il diritto di servitù senza l’altrui collaborazione;
- l’assolutezza, ossia l’opponibilità  erga omnes;
- l’altruità , nel senso di necessaria appartenenza del fondo dominante e del fondo servente a due diversi proprietari;
- l’utilità oggetto della servitù per il fondo dominante.
Vedremo se tale revirement sarĂ corroborato dalla giurisprudenza di merito e dalle prossime pronunce della Cassazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Read more
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Commenti recenti