28 Giugno 2018
È noto che il r.d. 523/1904 pone un vincolo di inedificabilità assoluta ad una distanza inferiore ai dieci metri dai corsi d’acqua. Tuttavia, è fondamentale precisare che il divieto in parola opera solo in presenza di acque in proprietà pubblica.
Leggendo l’art. 144 del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006), si potrebbe pensare che tutte le acque, superficiali o sotterranee, siano pubbliche.
In realtà, la giurisprudenza ha chiarito che la pubblicità delle acque riguarda il regime del suo utilizzo, non della sua proprietà. Un corso d’acqua potrà dirsi anche in proprietà pubblica, solo ove si presti ad essere destinato ad un utilizzo di pubblico e generale interesse.
Perciò, in ipotesi, vi potrebbero essere corsi d’acqua non ricompresi nei pubblici elenchi, ma appartenenti al demanio idrico. Specularmente, ben possono esistere scoli che, per la loro modestia, rimangano in proprietà di un privato cittadino. Del resto, il Codice civile prevede espressamente ipotesi di fossi in proprietà privata.
Conclusivamente, in presenza di un corso d’acqua privato, non opera il divieto di edificare ad una distanza inferiore ai 10 metri da ciascuna riva dell’alveo.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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