Ma gli immobili pubblici diventano ancora beni culturali?
Faccio riferimento al post pubblicato su questo sito in data 18 luglio, dal titolo "Gli immobili pubblici sono vincolati dopo 50 o dopo 70 anni?".
Ma possiamo ancora parlare di beni culturali? Analizzando gli interventi recenti del legislatore sul decreto legislativo 42/2004 e più in dettaglio quelli relativi all’approvazione del nuovo codice degli appalti mi sono manifestate numerose perplessità. Lasciando da parte la classica questione di metodo non vi è dubbio che all’articolo 217, comma 1 lett. v), del decreto legislativo n. 50 del 2016 abroga l’articolo 4 del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (con espressa “esclusione di commi 13 e 14”). Da qui dunque il dubbio iniziale, secondo il principio del diritto romano “Abrogata lege abrogante non reviviscit lex abrogata”, prevalentemente riconosciuto dalla dottrina, la norma abrogata non permetterebbe di ripristinare una norma (o un principio) espressamente soppressa in precedenza (a meno che la stessa non lo preveda chiaramente). Nel nostro caso l’eccezione è ascritta ai soli commi 13 e 14 dell’art. 4 della legge 106/2011e non ad altro. In questo modo si lascierebbe così spazio ad un possibile vuoto normativo. Temporalmente l’intervento legislativo sull’articolo 10 del D.lgs. 42/2004 ha in prima battuta sostituito i “50 anni” con i “70 anni” (quale elemento qualificante per definire un bene culturale) e da l’ultimo avrebbe “letteralmente cancellato” il riferimento temporale. In conclusione, mancando dunque un riferimento viene meno la qualificazione del bene che, se così fosse, non esisterebbe più. Auspicando una possibile autorevole precisazione credo sia altrettanto opportuno riflettere sulle ulteriori implicazioni dell’art 217 comma 1 lett. v) del decreto legislativo n. 50 del 2016.
geom. Marco Merlo - funzionario del comune di Malo
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