Casi di mancata usucapione da parte della p.a.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana enuclea diverse ragioni per le quali, nel caso di specie, la p.a. non può dire di aver usucapito un’area:
- Se nel corso delle trattative per l’acquisizione dell’area già occupata (da farsi tramite permuta o espropriazione) la p.a. ha sempre riconosciuto l’altrui proprietà sul fondo, non può poi dire di averlo usucapito per possesso ultraventennale;
- È inidoneo all’usucapione il possesso determinato da occupazione illegittima, occupazione sine titulo, espropriazione illegittima;
- L’ordinanza di occupazione d’urgenza, emanata dalla p.a., ha mutato il possesso dell’area da “convenzionale” a “forzoso”, finalizzandolo solo alla futura espropriazione. Di conseguenza, ove la p.a. avesse voluto far valere l’usucapione, avrebbe dovuto comunicare al privato ex 1164 c.c. il mutamento del titolo del possesso;
- In omaggio all’art. 2935 c.c., il termine per l’usucapione da parte della p.a. può decorrere solo dalla data di entrata in vigore del T.U. espropri (d.P.R. 327/2001) – cioè il 30 giugno 2003 – poiché solo da quel momento il proprietario di un’area illegittimamente occupata e trasformata ha potuto chiedere in giudizio la restitutio in integrum.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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