Il T.A.R. Veneto e il calendario venatorio

21 Ott 2014
21 Ottobre 2014

Il T.A.R. Veneto dichiara improcedibile il ricorso avverso il calendario venatorio previsto dall’Allegato B della D.G.R.V. n. 1074 del 24 giugno 2014, riconoscendo che l’efficacia lesiva è semmai determinata dal Decreto regionale n. 131/2014 che ha innovato il calendario venatorio previsto dalla suddetta D.G.R.V..

Ecco il passo della sentenza n. 1311 del 2014: “Come detto, parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione n. 1074/2014 di approvazione del calendario venatorio, limitatamente all’art. 1 dell’allegato B, nella parte in cui è consentito il prelievo venatorio in preapertura alla tortora per cinque giornate (1, 6, 7, 13 e 14 settembre 2014) e al successivo art. 9, nella parte in cui è indicato il carniere giornaliero in 10 capi.

Ebbene, con il decreto n. 131/2014 –ratificato con DGR n. 1656/2014 – la Regione Veneto ha modificato, proprio in considerazione del decreto presidenziale assunto da questo Tribunale, il calendario venatorio regionale limitatamente alle parti oggetto della presente impugnazione, prevedendo la riduzione del carniere massimo giornaliero per la specie della tortora da 10 e 5 capi e la caccia in preapertura alla medesima specie per complessive quattro giornate (in luogo delle cinque previste in origine), nei giorni 6, 7, 13 e 14 settembre 2014.

E’, dunque, evidente, che l’atto potenzialmente lesivo della posizione giuridica vantata dalla parte ricorrente è, ora, costituito dal suddetto decreto regionale n. 131/2014, che ha innovato, introducendo modifiche sostanziali, il calendario venatorio proprio con riferimento a quella parte impugnata e contestata dall’Associazione ricorrente, con la conseguenza che eventuali censure dovranno essere rivolte verso il citato decreto.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile”.

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 1311 del 2014

DGRV n. 1074 del 2014

Decreto Regionale n. 131 2014

allegato_b_-_calendario_venatorio_2014_2015

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