Accesso agli atti
Il TAR Palermo ha ribadito alcuni utili principi in materia: in particolare, l’onere della prova dell’esistenza dei documenti, rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio, non potendo imporsi alla P.A. la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti. Post di Alberto Antico – avvocato
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