Le “distanze legittimamente preesistenti” di cui all’art. 2-bis, co. 1-ter d.P.R. 380/2001
Il TAR Veneto ha affermato che la nozione di “distanza legittimamente preesistente” di cui all’art. 2-bis, co. 1-ter d.P.R. 380/2001 è da intendersi come distanza dell’edificio preesistente rispetto agli edifici circostanti, non come la distanza che avrebbe potuto/dovuto mantenere il fabbricato secondo le norme vigenti all’epoca dell’edificazione. Post di Alberto Antico – avvocato
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