DGRV recante “Definizione dei requisiti dei cimiteri di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 “Norme in materia funeraria”

22 Apr 2014
22 Aprile 2014

Piani cimiteriali

Ogni Comune è tenuto a predisporre un piano cimiteriale, per i cimiteri esistenti o in progetto, al fine di rispondere alle necessità di sepoltura di cui all’art. 27, comma 2, della lr 18/2010.

I piani cimiteriali sono approvati dal consiglio comunale previo parere dell’Azienda ULSS competente per territorio.

I piani sono aggiornati ogni dieci anni e comunque ogni qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso.

Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.

Sul Bur n. 41 del 18 aprile 2014, in materia di Sanità e igiene pubblica è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 04 aprile 2014, recante "Definizione dei requisiti dei cimiteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 "Norme in materia funeraria". 

DGRV 433 del 2014

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