Gli interventi nelle aree di rispetto cimiteriale nel Veneto

18 Set 2015
18 Settembre 2015

L'articolo 4 della L.R. veneta n. 4 del 16 marzo 2015, ha introdotto dopo il comma 4 dell’articolo 41 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 il seguente comma, che si riferisce alle aree di rispetto cimiteriale:

4 bis. Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell’articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, l’attuazione degli interventi urbanistici, pubblici o privati, compatibili con le esigenze di pubblico interesse attinenti il profilo sanitario, urbanistico e di tranquillità dei luoghi, di cui al medesimo comma 5, è consentita previa approvazione da parte del consiglio comunale di un piano urbanistico attuativo con le procedure di cui all’articolo 20. Tale disposizione si applica anche ai comuni non dotati di PAT.”

La disposizione sembra volere chiarire il concetto di "intervento urbanistico", contemplato dal comma 5 dell'articolo 338 del r.d. 1265 del 1934, il quale dispone che:

"Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre".

In effetti in giurisprudenza si reperiscono indirizzi variegati sul concetto di "intervento urbanistico" ammissibile nelle aree di rispetto cimiteriale (solo con piano attuativo o anche con intervento diretto; solo interventi pubblici o anche privati).

Dario Meneguzzo - avvocato

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1 reply
  1. Fernando Lucato says:

    I casi sono due: o permane la fascia di rispetto, nel qual caso la norma nazionale non consente l’edificazione, con o senza PUA. O non c’è la fascia i rispetto perché è stata ridotta: nel qual caso si applica (va) quanto previsto dalla LR 61/’85, art. 50, 4 comma, lett.d. La fascia di rispetto o c’è o non c’è: se c’era e non si poteva ridurla, bisogna ripristinarla e basta. Ora invece, nelle zone che erano interessate dalla fascia di rispetto cimiteriale e non lo sono più, l’intervento edilizio previsto dalla disciplina di piano è subordinato a PUA: dal completamento di un lotto in zona “B”, alla realizzazione di un annesso agricolo da parte dell’agricoltore. Che si tratti del primo caso di “gender urbanistico”?

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