Qualche nota sul parere della III Commissione Consiliare sul regolamento del commercio

14 Giu 2013
14 Giugno 2013

Parere alla Giunta regionale n. 369

Regolamento regionale recante gli indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale.

Richiesta di parere alla Commissione consiliare (art. 4, comma 1, legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50).

 

La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta, nella seduta del 05 giugno 2013, ha espresso all’unanimità parere favorevole al testo presentato, con le modifiche di seguito elencate:

 

Articolo 2 – Criteri per la pianificazione locale: approccio sequenziale

1)     al comma 1, dopo le parole “strumento urbanistico comunale” è aggiunta la seguente frase: “,con variante al Piano degli Interventi (inseguito denominato” PI”),”;

Non risolve il problema, ma in buona parte lo elude. Se la “localizzazione” si deve comunque tradurre in una variante al P.I., cosa succede laddove c’è ancora il PRG? E laddove la “localizzazione” non rispondesse ai “criteri” di cui all’art. 13, lett. j), che sono contenuto del PAT?

Circa il problema delle “localizzazioni” già presenti negli strumenti urbanistici, soprattutto se tradottisi in convenzioni attuative sottoscritte e/o frutto di accordi pubblico-privati che le contemplano, si veda la modifica proposta al punto 2) dell’art. 9.

2)     i commi 2 e 3 sono soppressi;

E’ misura connessa a quella del punto 1), per cui valgono le considerazioni di cui sopra

3)     al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: “Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2004, costituiscono parte integrante dei centri storici le aree in essi ricomprese o circostanti che, pur non avendo le caratteristiche di cui al comma 1 del medesimo articolo, sono funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d’uso”;

Positivo perché amplia il “perimetro” del centro storico ai fini della c.d. “liberalizzazione” delle localizzazioni al suo interno; non può essere sottaciuta la genericità dell’espressione “funzionalmente collegate in quanto interessate da analoghi modi d’uso”.

4)     al comma 5, le parole “gli ambiti caratterizzati da:” sono sostituite dalla seguente frase: “gli ambiti che presentino una o più delle seguenti caratteristiche:”;

Positivo

5)     al comma 8 le parole “con una o più deliberazioni” sono soppresse;

Ininfluente

6)     dopo il comma 17 è aggiunto il seguente comma:

        “18. I criteri di pianificazione di cui al presente articolo non trovano applicazione per le medie strutture di vendita le cui aree siano state localizzate dallo strumento urbanistico comunale alla data di entrata in vigore della legge regionale, in presenza, alla medesima data, di convenzioni urbanistiche o accordi tra soggetti pubblici e privati     sottoscritti ai sensi delle vigenti normative regionali.”

Tiene parzialmente conto delle osservazioni critiche avanzate in occasione dell’Audizione. Non si capisce perché, una volta affermato il principio della tutela dell’<aspettativa> fondata non solo sulla localizzazione disposta dallo strumento urbanistico generale, ma addirittura assistita dal convenzionamento, ovvero presupposta dall’accordo pubblico.-privato, il principio non debba valere anche per le grandi strutture di vendita.

Articolo 3 – Autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita

1)         Al comma 2 dopo le parole “(“conferenza di servizi”).” È aggiunto il seguente periodo “In particolare rientrano nella competenza comunale le verifiche in ordine ai profili urbanistici, edilizi e viabilistici di rango comunale dell’iniziativa commerciale, mentre rientrano nella competenza della Provincia le verifiche in ordine ai profili ambientali e viabilistici di rango provinciale; rientrano nella competenza regionale, unitamente alle verifiche dei profili viabilistici di rango regionale, le verifiche in ordine alla conformità dell’iniziativa commerciale alla normativa regionale.”.

Integrazione degna di monsieur de La Palisse: si sentiva effettivamente il bisogno di chiarire che rientrano nella competenza di un Ente i profili di “rango” di quell’Ente!

Articolo 4 – Valutazione integrata degli impatti

1)         Al comma 3 è aggiunta la seguente frase: “La verifica di sostenibilità ha luogo qualora a seguito della verifica di compatibilità sia stato attribuito almeno il punteggio minimo di ammissibilità di cui al comma 4.”;

Precisazione corretta.

2)         al comma 4, lettera A.3. prima delle parole “punti 6” è aggiunto l’inciso “fino a”;

Modifica opposta alle richieste formulate in Audizione: si sollecitava la riduzione/eliminazione della discrezionalità valutativa, suggerendo di sopprimere l’inciso “fino a” laddove presente, mentre nel parere della Commissione si introducono nuove situazioni in cui il punteggio non è più fisso, ma variabile fino ad una soglia massima!

3)         al comma 4, lettera A.4. prima delle parole “punti 4” è aggiunto l’inciso “fino a”;

Idem.

4)         al comma 4, lettera A.5.1. prima delle parole “punti 4” è aggiunto l’inciso “fino a”;

Idem.

5)         al comma 4, lettera a.5.2. prima delle parole “punti 3” è aggiunto l’inciso “fino a”;

Idem.

6)         al comma 4, lettera A.5.3. prima delle parole “punti 8”  è aggiunto l’inciso “fino a”;

Idem.

7)         al comma 4, dopo l’elencazione dei punteggi di cui alla lettera A) (componente urbanistico-territoriale) è aggiunta la seguente frase: “I fattori di valutazione di alle lettere A1 e A2 sono alternativi.”;

Precisazione corretta.

8)         al comma 5, Quadro A, lettera D.4.3., dopo la parola “Km” è aggiunta la seguente frase: “calcolati secondo il percorso stradale,”; Precisazione corretta. prima del numero “15” è aggiunto l’inciso “fino a”; Vedi annotazione ai punti da 2) a 6).

9)         al comma 5, Quadro A, lettera D.4.4., dopo la parola “Km” è aggiunta la seguente frase: “, calcolati secondo il percorso stradale,”; prima del numero “20” è aggiunto l’inciso “fino a”; Vedi punto precedente.

10)       al comma 5, Quadro B, lettera C.3., è aggiunta la seguente frase: “(es. realizzazione di aree di parcheggio interrate o in struttura)”;

Precisazione corretta.

11)       al comma 6, dopo le parole “deve essere allegata” è inserito il seguente inciso “, a pena di inammissibilità,”;

Precisazione di utile chiarimento, anche se rigorosa.

12)       dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

            “7. Alla domanda di autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita è, altresì, allegata una scheda di autovalutazione del soggetto proponente in ordine alla compatibilità e sostenibilità dell’iniziativa commerciale ai sensi dei commi 4 e 5.”.

Aggiunta in linea di principio apprezzabile, peccato che alla scheda non venga attribuito alcun “ruolo” nella procedura di valutazione integrata degli impatti.

Articolo 9 – Interventi di rilevanza regionale

1)         al comma 2 dopo le parole “legge regionale” è aggiunto il seguente inciso “ovvero ai sensi delle vigenti normative regionali,”;

Altra precisazione degna di monsieur de La Palisse: forse che la “legge regionale” non fa anch’essa parte delle “vigenti normative regionali”?

2)         al comma 2 l’ultimo periodo da “Detti criteri” a “ampliamento” è sostituito dal seguente periodo: “Detti criteri non trovano applicazione nel caso di variante urbanistica localizzativa funzionale ad interventi commerciali di valorizzazione di complessi sportivi di interesse regionale situati all’interno dei comuni capoluogo. I criteri medesimi non trovano, altresì, applicazione nel caso di variante localizzativa funzionale ad un intervento commerciale di ampliamento.”.

Si tratta apparentemente di un ampliamento del novero della fattispecie per le quali è dato prescindere dai criteri “localizzativi” di cui all’art. 2. Nella sostanza, la norma verosimilmente mira ad “agevolare” concrete situazioni presenti nei comuni capoluogo  (di provincia?): ai vicentini viene in mente l’<Arena degli eventi> prevista da PAT e dal PI non solo come luogo di localizzazione del nuovo stadio e delle strutture sportive collaterali, ma anche di insediamenti commerciali, anche di GSV.

 

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1 reply
  1. marta says:

    In merito alla soppressione dei commi 2 e 3 dell’art.2,segnalo l’art. 20 del nuovo ddl sul piano casa che reintrodurrebbe dalla porta (legge regionale) cio’ che era uscito dalla finestra.

    Rispondi

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