Nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso altri enti
Il T.A.R. chiarisce la portata interpretativa dell’art. 50, c. 8 del D. Lgs. n. 267/2001, secondo cui: “sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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