In tutti i contratti della P.A. non è cedibile il contraente privato senza il consenso della P.A.

27 Feb 2014
27 Febbraio 2014

Lo precisa la sentenza del Consiglio di Stato, in un caso nel quale l'appellante sosteneva  la possibilità di sostituire il contraente, ai sensi degli artt. 2558 cod. civ. e 36 l. sull’equo canone n. 392/1978, senza bisogna del consenso della P.A.

Scrive il Consiglio di Stato: "Contrariamente a quanto sostiene la società appellante, è irrilevante la questione concernente il carattere gratuito o oneroso della concessione d’uso dell’area in favore dell’originaria dante causa Palladio Karting.

Decisivo è invece il rilievo che tutti i contratti conclusi dalla pubblica amministrazione riposano sulla fiducia che questa deve avere nei confronti del contraente privato, cosicché non è consentito il mutamento di quest’ultimo senza che la prima acconsenta a tale modifica soggettiva del rapporto negoziale. Disposizioni specifiche in questo senso sono contenute per gli appalti pubblici (art. 116 d.lgs. n. 163/2006), ma non è dubitabile da queste sia ricavabile un principio più generale, valevole anche per i contratti di diritto privato quale quello oggetto del presente giudizio. Quanto ora detto si ricava nel caso di specie dal fatto che – come sottolinea la stessa appellante – la parte privata si era impegnata a svolgere attività di indiscutibile interesse pubblico, vale a dire la bonifica dell’area, e che la giuridica disponibilità dell’area è oggetto di un contratto aziendale ex art. 2558 cod. civ. necessario per l’esercizio di un’attività di impresa soggetta ad autorizzazione di pubblica sicurezza, vale a dire quella di gestione di un kartodromo per il quale si controverte in questa sede, in relazione al quale titolo abilitativo vige il principio di personalità di cui all’art. 8 t.u.l.p.s.".

sentenza CDS n. 903 del 2014

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