Per i professionisti non vi è l’obbligo del POS

16 Giu 2014
16 Giugno 2014

Nella risposta alla interrogazione parlamentare n. 5-02936, il Ministero dell’economia e delle Finanze sembra chiarire come debba intendersi l’art. 15, c. 4 del D.L. 179/2012, secondo cui: “A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.

Nello specifico il Ministero conferma l’interpretazione fornita dalla Circolare del Consiglio Nazionale Forense n. 100-C-2014 secondo cui vi sarebbe soltanto un onere e non obbligo per il professionista di dotarsi di POS.

In particolare nell’interrogazione, dopo aver ribadito “la necessità di promuovere la diffusione e l'uso dei pagamenti con carte di debito e credito su vasta scala, anche in considerazione della scarsa incidenza dei pagamenti elettronici in Italia, rispetto alla media degli altri Paesi europei, nonché l'eccessivo costo dell'uso del contante per il sistema economico e per i singoli imprenditori, si ritiene opportuno che – al fine di massimizzare i vantaggi connessi all'implementazione della tecnologia nei sistemi di pagamento e, nel contempo, minimizzare l'incidenza degli oneri a carico delle imprese, commercianti e professionisti – vengano attivati una serie di tavoli di confronto con le banche e con gli altri operatori di mercato per ridurre i costi legati alla disponibilità e all'utilizzo dei POS, e sfruttare a vantaggio del sistema i margini di efficienza esistenti, ottenendo così una significativa compressione dei costi ed una soluzione che consenta di superare le difficoltà insite nel cambiamento prospettato”, si legge che: “Per quanto riguarda la circolare interpretativa del Consiglio nazionale forense, ugualmente citata nell'interrogazione, essa interpreterebbe la normativa nel senso di introdurre un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito. In tal senso, sembra in effetti deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica”. 

dott. Matteo Acquasaliente

Circolare CNF 10-C-2014

Interrogazione Parlamentare n. 5-02936

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