A proposito di smacchiatori

01 Mar 2013
1 Marzo 2013

A seguito delle elezioni politiche che si sono tenute il 24 e 25 febbraio 2013, le Camere risultano così composte:

CAMERA DEI DEPUTATI: 630 SEGGI

 

SENATO DELLA REPUBBLICA: 315 SEGGI

Alla luce dei risultati elettorali, ci poniamo alcune domande.

1)      Se risultasse evidente che al Senato non è possibile formare una maggioranza, si può/deve andare subito a votare di nuovo?

Prescindendo dalle valutazioni meramente politiche che scaturiscono da questi dati, gli studiosi del diritto possono rispondere agevolmente al quesito ricordando che siamo nel c.d. “Semestre Bianco”. Come stabilisce l’art. 88 della Cost., durante gli ultimi 6 mesi del suo mandato, il Presidente della Repubblica non può sciogliere anticipatamente le Camere (il voto dei giorni scorsi non è dipeso dallo scioglimento anticipato delle Camere, ma dallo loro naturale scadenza).

Dicevamo “..ultimi 6 mesi..”: il Presidente Napolitano infatti è stato eletto da, ormai, 7 anni, precisamente il 10 maggio 2006, ma ha prestato giuramento solo il 15 maggio dello stesso anno. Come prevede la Cost. all’art. 85: 30 giorni prima che scada il termine del mandato il Presidente della Camera dei Deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati Regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Quindi solo il nuovo Presidente della Repubblica potrà eventualmente sciogliere le Camere.

2)      È possibile lo scioglimento solo del Senato?

Dai grafici sopra riportati appare chiaramente che il rischio  che non si possa formare una maggioranza riguarda solo  Senato.

La legge n. 270 del 21 dicembre 2005, modifica il sistema elettorale italiano e istituisce il cd. premio di maggioranza che garantisce un minimo di 340 seggi alla Camera dei deputati alla coalizione che ottiene la maggioranza relativa dei voti, mentre al Senato il premio è invece garantito su base regionale, in modo da assicurare alla coalizione vincente in una determinata regione almeno il 55% dei seggi ad essa assegnati.

Con questa legge, alla Camera dei Deputati la maggioranza è ben demarcata, mentre al Senato la situazione è opposta.

La domanda d’inizio sorge spontanea: e se il fututo Presidente della Repubblica sciogliesse una sola Camera, in questo caso il Senato?

A prescindere dalle valutazioni circa il “Semestre Bianco” e la impossibilità di farlo in questo momento storico, ovvero nell’immediato, secondo l’articolo 88 della Cost. potremmo rispondere, in via teorica, che è possibile sciogliere una sola delle Camere.

Parliamo in senso teorico, perché molti autorevoli studiosi e giuristi hanno, giustamente, dubitato di questa possibilità in virtù del principio” SIMUL STABUNT, SIMUL CADENT”, letto alla luce dell’art. 85 Cost. Effettivamente si potrebbe pensare che, dopo la riforma costituzionale del 1963, che ha equiparato la durata delle due Camere a 5 anni ciascuna, elette contemporaneamente (si ricorda che prima erano 5 anni di durata per la Camera dei Deputati e 6 per il Senato della Repubblica), il Legislatore volesse dare una vita parallela ai due rami del Parlamento, cosicché “insieme staranno ed insieme cadranno”. Balza necessariamente agli occhi il fatto che nella Costituzione non vi sono riferimenti al caso in cui a sciogliersi sia solo una Camera.

Questa particolarità ha sollecitato il nostro interesse al punto tale che, ricercando nel sito della Camera presso la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, abbiamo trovato il progetto di revisione della Parte seconda della Costituzione (A.C. 3931-A e A.S. 2583-A) (dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati per l'esame in Assemblea) ove all’art. 70 troviamo la “previsione che possa essere sciolta anticipatamente la sola Camera dei deputati (e non anche il Senato). La scelta, operata dalla Commissione, di non consentire uno scioglimento anticipato del Senato, si ricollega alla differente configurazione delle due Assemblee: la Camera dei deputati come "Camera politica", che intrattiene il rapporto fiduciario con il Governo e subisce le conseguenze di un'eventuale crisi di tale rapporto; il Senato come "Camera delle garanzie", che, proprio in virtù del suo ruolo, ha una "durata fissa" garantita dalla Costituzione. Questa differenziazione è pertanto coerente con l’adozione di un sistema parlamentare a "bicameralismo differenziato". L’attribuzione al Senato di un ruolo prevalentemente di controllo e di garanzia comporta, infatti, la sua sottrazione alle ipotesi di scioglimento anticipato”.

In conclusione quindi, l’art. 88 Cost. disciplina la possibilità delle scioglimento anticipato di una sola Camera ma, nella realtà questo non è mai avvenuto.

3)      Può realizzarsi il c.d. Governo della NON SFIDUCIA?

Tale definizione ricorda momenti storici e politici, non molto lontani. Basti pensare al 1976, quando Giulio Andreotti si accingeva ad iniziare il proprio terzo governo, monocolore democristiano, che passò alla storia per aver ottenuto in parlamento più astensioni che voti favorevoli.

Torniamo all’inizio.

Quando una forza politica vince le elezioni inizia l’iter per la formazione del Governo, minuziosamente disciplinato dalla Carta Costituzionale. Nel nostro caso, fonti autorevoli dicono che il 12 marzo 2013 sarà dato inizio alla contemporanea elezione del Presidente della Camera e del Presidente del Senato con le modalità (quorum costitutivi e deliberativi) previsti dai rispettivi regolamenti all’art. 4. Il 15 marzo 2013 vi sarà la prima riunione di entrambe le Camere: si badi bene, entro il 20esimo giorno dalla loro elezione ex art. 87 c. 3 e art. 62 c. 2 Cost.

Il Presidente della Repubblica dovrà, a questo punto, svolgere delle consultazioni per individuare il potenziale Presidente del Consiglio in grado di formare un governo che  possa ottenere la fiducia dalla maggioranza in Parlamento. L’ordine di queste consultazioni non è disciplinato né dalla Costituzione né da regolamenti interni e prevede un insieme di incontri a tutta discrezione del Presidente. Individuata tale personalità, verrà formato il nuovo Governo e verranno assegnati i Ministeri; dopodiché il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri devono prestare giuramento secondo la formula rituale ex art. 1, comma 3 della legge 400/1988.

In base all’art. 94 della Cost.: “Entro 10 giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia”, ed è proprio qui che si può concretizzare la possibilità che vi sia una governo non sfiduciato.

Ma come può verificarsi e cosa significa?

Fondamentalmente questa definizione coniata nel 1976 sta ad indicare un Governo eletto con una forza politica non decisiva (come nel nostro caso) che non ottiene la fiducia o la sfiducia dai Senatori o Deputati, ma ottiene un voto di ASTENSIONE.

Tecnicamente questo si realizza quando il Governo si presenta davanti una delle due Camere per chiedere la fiducia e in questa, alcuni soggetti, si rifiutano di esprimere la loro posizione favorendo quindi la fiducia, vediamo come.

Nella CAMERA DEI DEPUTATI, per dare la fiducia al nuovo Governo, con voto nominale e palese, è sufficiente come quorum deliberativo la maggioranza dei presenti e sono considerati tali solo coloro che sono favorevoli o contrari (ex art. 48 reg. Camera). Coloro che si astengono non sono conteggiati nel quorum costitutivo, né deliberativo, favorendo quindi un ottenimento della fiducia. Nel caso concreto, se i Deputati sono 630, teorizzando che fisicamente 130 di essi sono presenti ma si astengono, figurando come votanti solo 500, si vedrà che il quorum sarà di 251, anziché 316. Così facendo la forza politica che desidera dare la fiducia al Governo appena instaurato potrà raggiungere più facilmente il quorum.

Diverso discorso è da fare per il SENATO DELLA REPUBBLICA, poiché nel Reg, interno dello stesso non si dà lo stesso valore all’astensione: qui l’esser favorevoli, contrari o astenuti” è considerato un voto, l’espressione di un Senatore presente e per questo integrante il quorum. In questo caso, i Senatori che vogliano dare la non sfiducia al Governo dovranno uscire dall’aula al momento del voto. Infatti all’art. 107 (Reg. Senato) si legge che la decisione è presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione, sia essa favorevole contraria o di astensione. Solo con la mancata presenza in aula si potrà conseguire un abbassamento di quorum.

 dott.sa Giada Scuccato

Tags: , ,
1 reply
  1. Stupefatto says:

    Sotto il profilo strettamente giuridico, si potrebbe proporre una procedura di “SPORTELLO UNICO” così estendiamo anche ai procedimenti di rilevanza costituzionale la semplificazione adottata per le imprese….

    Sarà così un’IMPRESA più facile?

    Mi sa di no…..

    (Scusate, ma ormai ci salva solo un pizzico di ironia….)

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC