Accesso agli atti: il fatto che le due proprietà non siano confinanti, ma separate da una strada, non esclude l’interesse

14 Feb 2013
14 Febbraio 2013

Un comune aveva negato un accesso agli atti relativi a pratiche edilizie, con la motivazione che il richiedente non confinava con la proprietà interessata agli interventi, essendo separata da quella da una strada pubblica.

IL TAR, con la sentenza n. 60 del 2013,  non ha ritenuto legittimo il diniego: "pur apparendo di fatto superato il problema degli scarichi a seguito dell’esecuzione da parte del controinteressato dei lavori di adeguamento ordinati con l’ordinanza contingibile ed urgente n. 3/2012 del 3.4.2012, possa profilarsi in ogni caso l’interesse della società ricorrente ad acquisire la conoscenza degli atti oggetto dell’istanza di accesso; premesso infatti che la circostanza per cui le due proprietà non sono confinanti, in quanto divise dalla strada, di per sé non è idonea ad escludere l’interesse alla richiesta di accesso, tenuto conto degli episodi pregressi che avevano interessato proprio versamenti sulla strada, coinvolgenti anche l’accesso alla proprietà della richiedente; rilevato dalla documentazione depositata in giudizio dalla stessa amministrazione intimata, che la pratica relativa alla DIA presentata dal controinteressato, sebbene diretta ad eseguire lavori di ampliamento dei locali interrati e consolidamento delle mura esistenti, nonché costruzione di una recinzione, è stata successivamente integrata con ulteriori documenti interessanti proprio lo stato del sistema fognario, essendo stata richiesta la relazione geologica ed idrogeologica a corredo della realizzazione dell’impianto fognario; che gli stessi lavori ordinati dal Sindaco testimoniano che il sistema fognario non era adeguato; che quindi tali elementi suffragano l’interesse di parte ricorrente ad accedere agli atti richiesti, non configurandosi detta richiesta quale strumento per un controllo generico sull’attività dell’amministrazione, bensì giustificano l’interesse qualificato al fine di poter valutare, sussistendone i presupposti, proprio in esito all’accesso, la proposizione di eventuali azioni di responsabilità conseguenti all’inadeguatezza degli scarichi fognari facenti capo al controinteressato; per detti motivi va accolto il ricorso e quindi, annullato il diniego opposto dall’amministrazione, si dispone che l’amministrazione provveda a rendere disponibile la documentazione richiesta dalla ricorrente, con facoltà di visione ed estrazione copia".

sentenza Tar Veneto 60 del 2013

Tags: , ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC