Ai fini dell’art. 873 del codice civile la nozione di “costruzione” è più ampia di quella di “edificio”

13 Giu 2013
13 Giugno 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 680 del 2013 contiene una ampia disamina della nozione di "costruzione" di cui all'art. 873 del codice civile. La discussione ruotava  intorno a due silos scoperti ad uso agricolo, a servizio della stalla esistente.

Scrive il TAR: "5. L’oggetto della controversia ora sottoposta a questo Collegio può essere circoscritta alla qualificazione della natura giuridica del manufatto in relazione al quale il soggetto controinteressato ha ottenuto l’emanazione del permesso di costruire in sanatoria.
5.1 A parere del Comune di Santa Giustina in Colle si tratterebbe di modesti manufatti la cui realizzazione non avrebbe comportato la creazione di superfici utili o volumi.
5.2 Confermando le argomentazioni del Comune il soggetto controinteressato rileva come detta impostazione sia stata, a sua volta, fatta propria anche dalla Soprintendenza nel momento in cui ha rilasciato il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 e, ciò, in considerazione del presupposto che la compatibilità paesaggistica può essere rilasciata in sanatoria solo nel caso in cui determinati lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili.
5.3 Il Comune di Santa Giustina in Colle fonda, pertanto, la legittimità del provvedimento impugnato evidenziando esso sia stato emanato in applicazione dell’art.4 punto 12 delle NTA, laddove queste ultime definiscono la distanza dai confini quale “distanza minima misurata con riferimento alla sola superficie coperta”. Considerato che nel caso di specie i manufatti risultano privi di una copertura, secondo l’Amministrazione comunale, ne conseguirebbe l’inapplicabilità della disciplina sulle distanze nella parte in cui sancisce il rispetto il limite minini dei 5 metri dai confini e, quindi, la legittimità della concessione in sanatoria ora impugnata.
6. Dette argomentazioni non possono essere condivise.
6.1 E’ del tutto evidente come nel caso di specie sia stata violato il connaturato disposto di cui all’art. 873 del codice civile e dell’art. 4 e 15 punto 4 delle NTA del Comune di Santa Giusta del Colle, laddove queste ultime prevedono la necessità del rispetto della distanza minima di 5 metri dal confine e, ciò, ricordando come uno dei muri di cui si compone il manufatto di cui si tratta sia stato realizzato proprio sul confine della proprietà.
6.2 Sul punto va ricordato che l’art. 873 del codice civile consente alle Amministrazioni comunali di prevedere distanze più ampie e, ciò, senza circoscrivere o limitare l’applicabilità di una disciplina di carattere nazionale. E’ del tutto evidente, infatti, che prevedere l’applicabilità della disciplina delle NTA, in materia di distanze, alle sole superficie coperte avrebbe l’effetto di introdurre una nuova nozione di costruzione, riferita appunto alle sole costruzioni coperte, circoscrivendo di fatto l’ambito dell’art. 873 del codice civile, introducendo delle deroghe ad una norma di fatto inderogabile.
6.3 Sul punto va ricordato che, come ha rilevato un costante orientamento giurisprudenziale (per tutti T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 04-05-2011, n. 1174) “Agli effetti dell'art. 873 c.c., la nozione di costruzione, che è stabilita dalla legge statale, è unica, e non può essere derogata, sia pure al limitato fine del computo delle distanze, dalla normativa secondaria, giacché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c., è limitato alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica”.
6.4 Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la nozione di costruzione agli effetti dell’art. 873 c.c. è unica e non può subire deroghe, neppure al limitato fine del computo delle distanze legali, da parte delle norme secondarie, in quanto il rinvio contenuto nella seconda parte del suddetto articolo ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. civ. Sez. II 07 Ottobre 2005 n. 19530).
7. E’, allora, del tutto evidente che le NTA locali non possono fornire una nozione loro propria del concetto di costruzione e, ciò, sia
considerando “l’unicità” di detta nozione in quanto riferita ad una legge nazionale sia, rilevando come detta interpretazione implicherebbe la violazione di una norma anch’essa inderogabile.
8. Nel caso di specie è del tutto irrilevante che il manufatto sia privo di una copertura e, ciò, considerando come, ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio.
8.1 Essa deve intendersi integrata tutte le volte in cui si sia in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, e con riferimento ad un manufatto che, per struttura e destinazione, abbia carattere di stabilità e permanenza.
8.2 Come ha ulteriormente precisato la Giurisprudenza di merito “la nozione di costruzione è comprensiva non solo dei manufatti in calce e mattoni, ma di qualsiasi opera che, indipendentemente dalla forma e dal materiale con cui è stata realizzata, determini un ostacolo del genere (Conferma della sentenza del T.a.r. Basilicata - Potenza, sez. I, n. 849/2009 e Cons. Stato Sez. IV, 22-01-2013, n. 354).
La successiva giurisprudenza, nell’elaborare una nozione di costruzione più ampia di quella di edificio, ha inteso escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 873 del codice civile solo le opere realizzate nel sottosuolo o i manufatti che non si elevino oltre il livello del suolo e, ciò, nell’intento – argomentando a contrario - di ricomprendere tutte quelle opere dotate di immobilità e di stabile collegamento con il suolo.
8.3 Nel caso di specie, come ha rilevato correttamente la Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio non siamo in presenza di un unico muro di cinta (come sostiene parte resistente), poiché i due muri risultano essere uniti da una platea di cemento, circostanza quest’ultima che consente di rinvenire l’esistenza di una vera e propria costruzione, a sé stante, e dotata di una propria e autonoma funzionalità".

sentenza TAR Veneto 680 del 2013

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