Alle domande di condono non si applica il D.Lgs. n. 42/2004
Il T.A.R. Veneto afferma che le domande di condono presentate ai sensi della l. n. 47/1985 (c.d. primo condono) e che concernono opere soggette a vincolo paesaggistico-ambientale non sono soggette alla normativa dettata dagli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 perché la legge sul condono è speciale rispetto alla normativa contenuta nel T.U. Ambiente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Assolutamente condivisibile. Non si capisce perché la soprintendenza, infatti, nel caso dei condoni edilizi, non esprima parere semplicemente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 32 della l. 47/1985, ma si ostini ad applicare il procedimento di cui al d.lgs. 42/2004 (art. 146 “autorizzazione” del lgs. 42/2204) che è evidentemente inapplicabile, non solo in relazione all’entità delle opere “condonabili in assenza di autorizzazione” (come giustamente precisa la sentenza qui evidenziata, non vigono, nel caso del condono, le limitazioni di cui all’articolo 167 del d. lgs. 42/2004), ma anche il relazione alle caratteristiche stesse del parere (validità, efficacia, ecc.).
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