Ancora sulle motivazioni apodittiche della Soprintendenza

20 Ago 2014
20 Agosto 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 04 agosto n. 1125 conferma che i provvedimenti della Soprintendenza, per essere legittimi, devono contenere una motivazione chiara e puntuale: “un costante orientamento giurisprudenziale, peraltro di recente sostenuto anche da questo Tribunale, ha rilevato come la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è diretta a consentire al destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale l’amministrazione è pervenuta all’adozione di tale atto, nonché le ragioni ad esso sottese; e ciò allo scopo di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell’atto considerato ((TAR Veneto 767 e 768 del 2014),Cons. Stato, sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750; sez. IV, 22 febbraio 2001 n. 938, sez. V, 25 settembre 2000 n. 5069).

3.1 Si è, altresì, precisato che la valutazione discrezionale dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo deve essere strettamente riferita ai luoghi in cui il manufatto viene ad incidere, con un onere dell’Amministrazione di indicare le specifiche ragioni in relazione alle quali le opere edilizie non si ritengono adeguate (si veda TAR Piemonte n. 1024/2013 e TAR Veneto 1394/2013).

3.2 E’, allora, evidente che una motivazione puntuale deve ritenersi necessaria, anche a prescindere dalla particolarità della fattispecie e, ciò, affinché siano sempre esternate le ragioni che giustificano la determinazione assunta, non potendo la motivazione espressa in essa esaurirsi in semplici, generiche locuzioni di stile.

3.3 Nulla di tutto ciò è presente nei provvedimenti impugnati e, ciò, considerando come il diniego della Soprintendenza non reca nessun riferimento concreto all’ambiente circostante, così come non viene evidenziato quale elemento delle terrazze risulterebbe in contrasto con i valori ambientali e paesaggistici tutelati.

3.4 La motivazione del parere contrario alla demolizione della copertura è stata disposta “perché deturpa l’ambiente vincolato dalla legge n. 1089/1939”, motivazione quest’ultima che per il suo tenore non può non essere considerata apodittica.

3.5 Nemmeno può condividersi l’argomentazione dell’Avvocatura distrettuale dello Stato nella parte in cui si limita a ricordare il carattere discrezionale del parere della Soprintendenza e, in ciò, senza esplicitare quegli elementi che sarebbero in contrasto con l’intervento di accorpamento di terrazze già assentite”.

dott. Matteo Acquasaliente

sentenza TAR Veneto 1125 del 2014

 

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